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le sanzioni tributarie, i principi, la trasmissione delle sanzioni agli eredi
Ultimo aggiornamento 28/02/2016
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LE SANZIONI TRIBUTARIE

LE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE

SANZIONI PENALI SOCIETARIE

TABELLA SANZIONI

INDICE: 1. SANZIONI TRIBUTARIE L'EVOLUZIONE STORICA - 2. I PRINCIPI GENERALI - 3. SANZIONI E INTRASMISSIBILITA’ AGLI EREDI – 4. LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE - 5. LA SOSPENSIONE DELLE SANZIONI PER I CONTRIBUENTI TRUFFATI - 6. SANZIONI OMESSO VERSAMENTO SU DICHIARAZIONI - 7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOLE SANZIONI SU VERBALI  E AVVISI DI ACCERTAMENTO - 8. COME EVITARE LE SANZIONI, IL RAVVEDIMENTO OPEROSO - 9. Il Dlgs 471/97

 

I Debiti tributari non passano agli Eredi se non c'è l'accettazione dell'eredità: Molte persone quando perdono i loro cari, non rinunciano all'eredità, atto essenziale quando ci sono debiti fiscali, ma nello stesso tempo indispensabile quando non c'è niente da ereditare, quel niente si riferisce solo alle attività, ma non anche ai debiti. Nel caso si accetti l'eredità,  ricordate!,  che le sanzioni non passano agli eredi;  per cui le sanzioni amministrative (multe auto etc..) e le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, che pagheranno soltanto tributi e interessi.
In caso di morte del contribuente, il giudizio non può proseguire validamente nei confronti dei chiamati all’eredità, se questi non l’hanno accettata. La 
legitimatio ad causam ossia la legittimazione processuale, non si trasmette dal de cuis (defunto)  all'erede  per effetto della sola apertura della successione, sicché grava sulla parte istante l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali la domanda o l’impugnazione sia stata notificata , per cui  la loro avvenuta assunzione della qualità di erede e quindi di legittimato processuale si concretizza solo con  accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità. In Tal senso Cassazione Sezione  tributaria  sentenza 24 febbraio 2016, n. 3611 
depositata il 24 febbraio 2016

I Debiti tributari bloccati dall'accettazione con beneficio d'inventario: La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, il fisco non può liquidare od esigere nei confronti dell’erede l’imposta ipotecaria, catastale o di successione, sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, a condizione  che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. L'obbligazione tributaria non può eccedere il valore dei beni a lui pervenuti (Cass. Sez. trib., 12/12/2000, n. 15632), ai fini di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede è imprescindibile la previa definizione l’inventario.
Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell’inventario, con la definitività correlabile alla mancata opposizione, può procedersi alla liquidazione ed alla tassazione, Cassazione, Sez. 6-T, Ord. 15 luglio 2015 (10 giugno 2015), n. 14847

1. Le sanzioni Tributarie l’evoluzione storica

La sanzione è la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione del precetto. Il dovere, posto in capo ad un soggetto, di sottostare alla sanzione è detto responsabilità.

Evoluzione normativa  storica

L.n.4/1929 dal 1929 al 1950

Dal 1950 al 1997 Frammentazione

Dal 1997 al 2000 le riforme del 97 e del 2000

La l. n. 4/1929 “norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie” Caratteristiche:

Molto repressiva non si stabilivano criteri generali con principi di applicazione penale alle fattispecie piu’ grave

Sanzioni civili: pena pecuniaria (obbligo di pagare una determinata somma ) e sopratassa (assolve alla funzione degli interessi ) entrambe basate sul principio risarcitorio.

Queste queste sanzioni erano di tipo risarcitorio, mentre quelle penali di tipo afflittivo, la differenza sta nel fatto, che solo la persona fisica puo’ essere responsabile per la sanzione afflittiva.

La sopratassa era applicabile ad entrambi i tipi di sanzioni afflittiva o risarcitoria.

Summa divisio

La suddivisione delle sanzioni in due sfere di competenza una civile e una penale indipendenti e concluse detta  summa divisio caratterizzava la legge del 1929.

La Fissità, ogni modifica o abrogazione della legge n.4/29 doveva essere espressa.

L’ alter natività si poteva alternativamente comminare sia la sanzione penale che quella amministrativa

 

La frammentazione

Man mano le sempre piu’ numerose deroghe alla fissità e all’alternatività alla legge n.4/29 comporta non poca confusione applicativa.

Con la riforma delle imposte del 1972-1973 si creano dei microsistemi sanzionatori per ogni imposta.

La Legge 689/81 dota alla sanzione amministrativa la natura di sanzione afflittiva, a seguito della depenalizzazione delle sanzioni amministrative.

Tale legge crea un disallineamento con la legge n.4/29 che attribuiva alle sanzioni natura risarcitoria.

Negli anni 80 per contrastare l’evasione fiscale dilagante , si ricorre sempre di piu’ alle sanzioni penali co la cosidetta manette agli evasori legge 516/82,

Una legge che si concretizza a costituire piu’ reati di pericolo che di danno vero e proprio.

 

Si crea pertanto un grave problema interpretativo, alla sanzione tributaria quale modello si applica, quello afflittivo o quello risarcitorio?

Con le riforme del 1997 e del 2000, con l’art.3 comma 133 della legge delega n. 662/96 si opta per il modello afflittivo per la sanzione amministrativa deve basarsi sulla personalità del trasgressore.

Con l’art.9 della L.205/99 si torna ai principi generali ai fini della sanzioni tributarie penali.

L’attuale sistema sanzionatorio tributario e’ disciplinato quindi da tre Dlgs n.471/97 (imposte dirette)  – 472/97 (principi generali)  – 473/1997 (imposte indirette)

Che suddivide le sanzioni in principali ed accessorie, quelle accessorie si concretizzano nel divieto di rivestire cariche di amministratori o sindaci o pubblici uffici, chiusura dell’esercizio  etc..

Il Dlgs 472 contiene i principi generali e il 471 e 473 le fattispecie di illecito.

Le sanzioni penali invece vengono riformate con il Dlgs 74/2000 che prevede l’arresto e l’ammenda per le contravvenzioni e multe e reclusione per i delitti.

Considerato quindi che sia la sanzione penale sia quella amministrativa sono di carattere afflittivo, e’ inutile applicarle contemporaneamente, ma sarà una sola pena ad essere applicata quella amministrativa o quella penale.

Quindi si applica il principio di specialità o “ne bis in idem sostanziale”, che si utilizza quando c’e’ un solo modello sanzionatorio nelle fattispecie afflittivo, per cui su un determinato comportamento finalizzato a violare le norme tributarie si applichera’ la disposizione speciale, che prevarrà su quella generale.

 

2. I principi Generali

Il principio della legalità: nessuno puo’ essere punito se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto con tutti i suoi corollari come la riserva di legge assoluta, tassatività, divieto di analogia applicabile dal penale alle sanzioni tributarie.

Principio della Riserva di legge: inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto dall'articolo 70.

Principio della Tassatività: richiede che la violazione  sia descritta in modo chiaro e non lasci discrezionalità nell'individuazione della condotta punibile al Giudice.

Principio del divieto di analogia: è il meccanismo con il quale determinate casistiche, non specificatamente disciplinate normativamente, sono regolate secondo la normativa che disciplina casi simili (analogia legis) o in base ai principi desumibili dall'ordinamento giuridico (analogia iuris).   

Nell'ambito del diritto penale il meccanismo giuridico dell'analogia trova un ostacolo nel necessario rispetto del principio di legalità e del suo corollario costituito dal principio di tassatività.

L’abolitio criminis : se dopo la condanna la fattispecie viene abrogata il trasgressore non sara’ piu’ punibile

Il favor rei: se dopo c’e’ una norma piu’ favorevole sara quest’ultima applicabile.

L’imputabilità: il soggetto trasgressore deve essere imputabile quindi capace di intendere e di volere.

Colpevolezza: dolo intenzionalità o colpa, negligenza o imperizia

Assenza di causa di esclusione: semplice violazione formale, imputabilità ad altrui comportamento, causa di forza maggiore, obbiettiva incertezza della norma quando la legge e’ poco  chiara e di difficile applicazione

Le condizioni personali: la recidiva, in tal caso si applica la sanzione maggiore

Il Ravvedimento operoso: consente di avere una sanzione ridotta per chi si ravvede

Il concorso di violazione e progressione: tot criminis tot pene, tante violazioni si commettono tante sanzioni si applicano tale principio ai sensi dell’art.12 del dlgs 472/97 prevede uno sconto per le violazioni formali o per violazioni finalizzate tutte ad unico scopo evasivo

societas delinquere non potest: la società non può commettere reati, con l’art. 7 della legge 326/2003 tale principio e’ stato abrogato, per cui anche le persone giuridiche rispondono in diretta imputabilità della sanzione.

 

3. Le sanzioni tributarie intrasmissibilità agli eredi

Dottrina e giurisprudenza di merito,  hanno sempre concordato nello stabilire che la pena pecuniaria, comminata per la violazione della legge tributaria, non si trasmette agli eredi dell’autore della violazione, essendo applicabile anche alle pene pecuniarie previste per violazioni delle leggi finanziarie non depenalizzate la norma della non trasmissibilita‘ di cui all’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689.In realta‘ non sembra necessario il richiamo alla L. n. 689 per affermare l’intrasmissibilita‘ della pena pecuniaria agli eredi del trasgressore di leggi tributarie. Il principio, anche se non espressamente stabilito, e‘ insito nella L. n. 4 del 1929 ed il legislatore, forse per evitare nella piu‘ recente materia delle sanzioni amministrative il ripetersi di interpretazioni contrastanti, ha ritenuto di introdurre esplicitamente nelle leggi n. 706 del 1975 e n. 689 del 1981 quella disposizione di intrasmissibilita‘ che, quantunque non espressa, e‘ tuttavia connaturata nella legge del 1929.Gli artt. 3 e 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 esplicitamente considerano la pena pecuniaria nascente dalla violazione, per cui l’obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria sorge al momento della violazione ed il successivo provvedimento di irrogazione costituisce non un provvedimento costitutivo, ma un semplice provvedimento di liquidazione di un’obbligazione gia‘ sorta, con valore dichiarativo (Cassazione 30 novembre 1985, dec. n. 5980). Ne deriva, in relazione a tale natura, che deve ritenersi fondata la concezione che considera non trasmissibile agli eredi la pena pecuniaria, di guisa che la sua applicazione e determinazione in concreto non puo‘ non avvenire che nei confronti dell’autore della violazione. Se, pertanto, esiste un principio presuntivo di carattere generale di non trasmissibilita‘ agli eredi della sanzione pecuniaria, gia‘ nella stessa L. n. 4/1929 si sarebbe dovuto sancire, per la sua trasmissibilita‘, una regola espressa contraria al detto principio, che invece nella legge del 1929 manca del tutto.Espressione di tale principio generale di intrasmissibilita‘ e‘ stato, invero, confermato nella disposizione contenuta nell’art. 7 della succitata legge di depenalizzazione n. 689/1981, che sancisce l’intrasmissibilita‘ agli eredi dell’obbligo di pagare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, posto che l’art. 12 della stessa legge stabilisce che i principi ivi contenuti sono applicabili in tutti i casi in cui “non sia diversamente stabilito”.Motivo di ulteriore convincimento e delle affermazioni del ricorrente deriva dall’art. 39 della stessa L. n. 689/1981 nel sancire che alle violazioni finanziarie depenalizzate si applicano le disposizioni della L. n. 4/1929 “salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali”. E poiche‘ la L. n. 4/1929 non contiene alcuna norma contraria al principio generale di intrasmissibilita‘ della pena pecuniaria, la quale e‘ affine alla sanzione pecuniaria amministrativa, ne discende che “in mancanza di espressa diversa disciplina sul punto contenuta nella legge speciale, la normativa della L. n. 689 e, specialmente, i principi generali da essa codificati debbono ritenersi applicabili”, dal momento che il principio generale di intrasmissibilita‘ appare coessenziale alla natura della sanzione ed e‘ prevista dall’art. 7 della L. n. 689/1981, non potendo l’applicazione di un principio generale essere escluso se non da una contraria espressa previsione normativa. Ved. Commissione Tributaria di Monza  primo grado 14 aprile 1994 Numero 1130 Tale interpretazione e’ stata alla fine recepita dall’art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 che  prevede, in linea con l’art. 7 della legge n. 68 9 del 1981,la non trasmissibilità della sanzione agli eredi dell’obbligazione avente ad oggetto il  pagamento. Questa  disposizione  non  fa  venir  meno  la responsabilità degli obbligati  in  solido  che,  come  si  dirà,  assume particolare rilevanza nel nuovo sistema  sanzionatorio  anche  quando  la morte  dell’autore  della  violazione  si  sia  verificata  anteriormente all’irrogazione della sanzione,  secondo  l’espressa  prescrizione  della delega. 

 

4. le novità della riforma delle sanzioni tributarie

A partire dall’Aprile 1998 le vecchie sanzioni  tributarie  non  penali (prima distinte in “pena pecuniaria” e “soprattassa”) sono state sostituite da un unico tipo di sanzione, la “sanzione amministrativa”, consistente nel pagamento di una somma di denaro. 

Le regole in base alle quali si applicano  le  nuove  sanzioni  possono essere riassunte nei seguenti punti: 

1) Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano  solo  chi  ha commesso l’infrazione. Le sanzioni quindi non si trasmettono piu’ agli eredi.

2) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione;

3) Le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente. Perciò, se il fatto commesso non è  più  qualificato  come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più  applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane  un debito residuo, questo non sarà più dovuto (ma non sarà  restituito  quanto già pagato). Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più  mite, si applica quest’ultima,  sempre  a  condizione  che  il  provvedimento  di irrogazione non sia divenuto definitivo;

4) Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui  ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere  in  base ai criteri indicati nel codice penale;

5) Oltre all’autore della violazione, responsabile personalmente del pagamento  della  sanzione,  è   obbligato   solidale   (quando   esistono, ovviamente, le condizioni previste dalla legge) il soggetto  nell’interesse del quale ha agito l’autore  della  violazione.  Ad  esempio,  in  caso  di violazione commessa dall’amministratore, è responsabile anche  la  società, che può assumere il debito  a  suo  carico,  tranne  nei  casi  in  cui  la violazione è stata commessa dallo stesso amministratore con  dolo  o  colpa grave;

6) Le sanzioni non si applicano:   nei  casi  di  obiettiva   incertezza   sulla   portata   delle disposizioni; quando la violazione deriva da equivocità dei  modelli  o  delle richieste di informazioni dell’amministrazione finanziaria; quando  le  violazioni  derivano  da  ignoranza   della   legge tributaria non evitabile;

7) Non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;

8) In caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate,si applica  un’unica  sanzione  e  precisamente  quella  stabilita  per  la

violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio;

9) Le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo,di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi;

10) Le sanzioni devono essere sempre  adeguate  all’effettivo  danno subito dall’erario e all’entità soggettiva ed oggettiva  delle  violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe.

Se  circostanze  eccezionali  rendono  manifesta  la  sproporzione  tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la  sanzione,  questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. Alle sanzioni in denaro possono essere accompagnate le  c.d.  “sanzioni accessorie” (come, ad esempio, la sospensione dell’attività commerciale nei casi di ripetuta violazione delle norme su  ricevute  e  scontrini  fiscali ovvero l’interdizione dalla  partecipazione  a  gare  o  dall’esercizio  di cariche sociali). 

 

5. La sospensione e l'annullamento delle sanzioni ai contribuenti truffati

Purtroppo non sono  rari  i  casi  di  consulenti  che  si  appropriano illecitamente delle somme

di denaro che i contribuenti gli avevano affidato per l’assolvimento dei propri obblighi fiscali. In questi casi, negli  anni passati, i contribuenti  apprendevano  di  essere  vittime  di un  raggiro soltanto nel momento in cui ricevevano la cartella di  pagamento  ed  erano costretti a far fronte all’improvviso al pagamento sia  delle  imposte  per vari periodi arretrati, sia delle pesanti  sanzioni  previste  dalle  leggi tributarie.

Per porre rimedio a queste situazioni è stata prevista (dalla legge 423 del ‘95) la possibilità per i contribuenti di ottenere la sospensione della riscossione delle sanzioni  amministrative irrogate per  omesso,  tardivo  o insufficiente versamento  di  tributi,  se  la  violazione  è  dovuta  alla condotta  illecita  di  un  professionista  iscritto  negli  appositi   albi professionali.

Per godere del beneficio il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle entrate un’istanza in carta libera  corredata  della  copia della denuncia prodotta all’Autorità giudiziaria o all’ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista. 

Successivamente, se il giudizio  penale  avviato  con  la  denuncia  si conclude con la  condanna  del  professionista,  il  contribuente  truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato  al responsabile dell’illecito.

Se l’imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare,in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una  maggiorazione pari al 50% delle stesse. 

Se, infine, il procedimento penale  si  estingue  per  amnistia  o  per prescrizione del reato o, comunque, si  conclude  con  una  sentenza  nella quale si dichiara di non  doversi  procedere  per  motivi  processuali,  il contribuente,  per  continuare  ad  usufruire   della   sospensione,   deve promuovere un’azione dirisarcimento del danno davanti al giudice civile. 

L’art. 6 del Decreto legislativo n. 472/1997 ha  inoltre  previsto  che «il contribuente,  il  sostituto  e  il  responsabile  d’imposta  non  sono punibili quando dimostrano  che  il  pagamento  del  tributo  non  è  stato eseguito per  fatto  denunciato  all’Autorità  giudiziaria  e  addebitabile esclusivamente a terzi».

 

6..Sanzioni sull'omesso versamento delle dichiarazioni

 Per il controllo  formale delle dichiarazioni art. 356bis e 36ter Dpr.600/73 sono previste sulle somme non versate una sanzione ridotta del 10% (1/3 del 30%) se entro 30 gg dalla ricezione dell'avviso bonario il contribuente paga, oltre tale termine, si applica la sanzione intera del 30%, ovviamente il tutto maggiorato degli interessi.

 

7. Definizione agevolata delle sanzioni sugli accertamenti

Le sanzioni irrogate sui verbali della Guardia di finanza, e degli altri organi finanziari e' ammessa la definizione agevolata della sanzione pagando l'atto nei termini, pagando 1/4 della sanzione. Ad esempio per l'omessa emissione dello scontrino fiscale la multa e' di 1.000,00€ all'atto che arriva la notifica della contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che invita a pagare si paga 1/4 cioe' 250,00€.

Attenzione: Il verbale elevato dalla Guardia di Finanza o dagli Ispettori delle Agenzie delle Entrate, non sono ne contestabili ne pagabili al momento che vengono elevati, ma il ricorso o il pagamento avviene solo quando L'Agenzia delle Entrate emette l'avviso di pagamento.

 

8. Come evitare le sanzioni, il ravvedimento operoso

Le sanzioni molto spesso possono essere ridotte o eliminate ricorrendo all'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO, che in sostanza si concretizza in un azione preventiva del contribuente prima che l'ufficio provveda.

 

9.IL D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con gli importi delle sanzioni

 

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