D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 (G.U.
n. 249 del 23.10.2002)
Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni
altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per
soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è
sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di
direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da
componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica
organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di
pagamento contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea
alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di
interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio
fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia
stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il
saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che
risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio
unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da
apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di
prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e
comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del
Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari
deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1993.
Art. 3. - Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore
dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato
dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
Art. 4. - Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il
pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono,
automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla
scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte
del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini
dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti
alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere
effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o
dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In
questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire
un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a
condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e
rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti,
presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della
trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti
deteriorabili specifici.
Art. 5. - Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli
interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al
saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del
semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio
di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6. - Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi
sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non
dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di
proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi
presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia
stragiudiziale.
Art. 7. - Nullità
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle
conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla
corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi
oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti
commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza, risulti
gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che,
senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo
principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese
del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il
subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori
termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini
di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e,
avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi
commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i
termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo
medesimo.
Art. 8. - Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti
i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a
tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7,
delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le
conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare
gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal
provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche
su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una
somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo,
tenuto conto della gravità del fatto.
Art. 9. - Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di
procedura civile è abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono
aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se
l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il
termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni.
Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e,
comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione
provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle
somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi
procedurali".
Art. 10. - Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192,
il comma 3 è così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine
di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di
costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
centrale europea applicato alla sua più recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del
semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la
pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e
salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore
il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in
questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel
pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente
incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in
relazione al quale non ha rispettato i termini.".
Art. 11. - Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il
creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice
civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il
venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata
nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa
anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture
contabili.
COMMENTO
L’allungamento dei termini di pagamento vede l’Italia tra i Paesi CEE
con la situazione peggiore: il decreto tenta di frenare il fenomeno
recependo una legge comunitaria del 2001.
Nell’ottobre 2002, è stata recepita in Italia la normativa comunitaria
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (Dir. 2000/35/CE), con decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
249, del 23 ottobre 2002, ed in vigore dal 7 novembre scorso.
Al fine di comprendere l’iter che, a livello europeo, ha portato la
Commissione ad affrontare il problema dei ritardati pagamenti nelle
transazioni commerciali, vogliamo ricordare alcuni passaggi
significativi.
Nel maggio 1995 veniva emanata un’apposita Raccomandazione con la quale
si invitavano gli Stati membri ad adottare misure per una
regolamentazione dei termini di pagamento improntata a criteri di equità
e trasparenza. Tale atto si ispirava ai principi della libertà
contrattuale fra le parti nelle transazioni commerciali e del
perseguimento di condizioni di equilibrio e di effettiva competizione
fra le imprese.
Nel luglio 1997 la Commissione Ue pubblicava una Relazione sui ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali in cui venivano illustrati i
risultati di un’indagine condotta per verificare gli effetti prodotti
della citata Raccomandazione, indagine che confermava la tendenza
all’allungamento dei termini di pagamento con una posizione dell’Italia
tra le peggiori riscontrate in Europa, seguita soltanto da Portogallo e
Grecia.
Di fronte a questa situazione e nella prospettiva del completamento
dell’attuazione del Mercato Unico, la Commissione europea giungeva alla
determinazione di introdurre misure più stringenti e vincolanti per
indurre gli Stati membri a ricercare più concretamente soluzioni
adeguate per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti sia nei
rapporti tra privati che negli appalti pubblici. In tale prospettiva il
29 giugno 2000 veniva approvata la direttiva 2000/35/CE che quindi,
trovava recepimento formale in Italia con l’articolo 26 della legge
comunitaria 2001 (legge 1 marzo 2002, n. 39) e quindi attuazione con il
già citato D.Lgs. n. 231/2002. Tale provvedimento appare di sicura
rilevanza in quanto introduce una disciplina specifica uniforme in tutta
l’Unione Europea, per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti.
Si riporta di seguito uno schema sintetico degli articoli del decreto.
Art. 1: ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale”.
Per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque
denominati, tra imprese ovvero tra imprese pubbliche e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un
prezzo.
Art. 2: definizioni.
Tra le definizioni rileva quella indicata alla lettera f): prodotti
alimentari deteriorabili da individuare con apposito decreto del
Ministro delle Attività Produttive. In sede di prima applicazione della
normativa, in attesa dell’adozione di tale decreto, per “prodotti
alimentari deteriorabili”, si intendono quelli come tali definibili ai
sensi dell’articolo i) del D.M. 16 dicembre 1993 (ai fini degli
accertamenti analitici tramite controlli microbiologici), tra i quali
rientrano i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al
consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta
giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la
dicitura “da consumarsi entro...”.
Art. 3: responsabilità del debitore.
Sancisce il diritto del creditore a percepire gli interessi moratori,
l’onere della prova, al fine di escludere la propria responsabilità a
carico del debitore, quando impossibilitato ad eseguire la prestazione
per causa a lui non imputabile.
Art. 4: decorrenza degli interessi moratori.
I contraenti sono lasciati liberi di fissare i termini di pagamento in
coerenza con il principio della autonomia contrattuale delle parti. La
decorrenza degli interessi moratori deroga a quanto previsto in via
generale per tutte le obbligazioni dall’articolo 1219 del codice civile
(in base al quale, fatti salvi taluni casi, il debitore è costituito in
mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto). Infatti si
elimina la costituzione in mora e si fanno decorrere automaticamente gli
interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine
legale di pagamento indicato come segue:
30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di
prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della
fattura o della richiesta di pagamento;
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei
servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la
richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci;
30 giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accettazione della
conformità della merce alle previsioni contrattuali, qualora il debitore
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non
successiva a tale data.
Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato
entro 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza
del termine. Le parti possono stabilire un termine superiore rispetto a
quello legale a condizione che sia fatto per iscritto e rispetti i
limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il
Ministero delle Attività Produttive, dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale della produzione, della
trasformazione e della distribuzione.
Art. 5: saggio degli interessi.
Salvo diverso accordo tra le parti, il tasso degli interessi moratori è
pari al tasso di interesse di riferimento della BCE (Banca Centrale
Europea), applicato alla più recente operazione di rifinanziamento
principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in
questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze darà notizia del saggio di
interesse pubblicandolo semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Art. 6: risarcimento dei costi di recupero.
Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per
recuperare le somme che il debitore non gli ha tempestivamente
corrisposto, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non
dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Art. 7: nullità parziale.
Si richiama l’istituto della nullità parziale disciplinato dall’articolo
1419 del codice civile secondo il quale “la nullità parziale di un
contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità
dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero
concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla
nullità. Peraltro, la nullità di singole clausole non importa la nullità
del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da
norme imperativo”..
L’accordo sulla data di pagamento sarà pertanto nullo se risulti
gravemente iniquo il danno del creditore (il comma 2 si sofferma sul
concetto di “gravemente iniquo”). Il giudice, anche d’ufficio, dichiara
la nullità dell’accordo e applica i termini legali ovvero riconduce ad
equità il contenuto dell’accordo medesimo.
Art. 8: tutela degli interessi collettivi.
Individua una serie di possibili azioni esperibili davanti al giudice
competente dalle Associazioni di categoria (che rappresentano
prevalentemente piccole e medie imprese), per contrastare il ricorso a
condizioni contrattuali inique in danno dei creditori, a tutela degli
interessi collettivi.
Art. 9: modifiche al codice di procedura civile.
Per quanto attiene le procedure di recupero dei crediti, sono modificati
l’articolo 633 (condizioni ed ammissibilità), si abroga la norma per la
quale l’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione
all’intimato di cui all’articolo 643 CPC deve avvenire fuori della
Repubblica e si introducono disposizioni di carattere integrativo o
modificativo all’articolo 641. Infine, all’articolo 648 (esecuzione
provvisoria in pendenza di opposizione) si aggiunge al primo comma un
periodo riguardante l’esecuzione parziale del decreto ingiuntivo.
Art. 10: modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.
L’articolo 10 adegua gli interessi di mora che il committente deve al
subfornitore in base alle nuove regole introdotte dalla presente
disciplina, mantenendo comunque la possibilità di una pattuizione di
interessi moratori di misura superiore a quelli stabiliti nel
provvedimento in esame.
Art. 11: norme transitorie e finali.
Le disposizioni del decreto non si applicano ai contratti conclusi prima
dell’ 8 agosto 2002, termine entro il quale gli Stati membri avrebbero
dovuto recepire la normativa comunitaria.
Il provvedimento rappresenta senza dubbio un significativo passo avanti
sulla strada della maggiore trasparenza nelle transazioni commerciali.
Elemento centrale è rappresentato dal riconoscimento della libertà delle
parti nello stabilire i termini di pagamento ed il saggio di interesse
da applicare qualora si verifichi un inadempimento da parte del
debitore. In tal caso appare consigliabile riportare, in calce ad ogni
fattura, l’indicazione del luogo e delle modalità di pagamento e del
saggio di interesse applicabile.
In mancanza di accordo tra le parti, i due aspetti (termini di pagamento
e saggio di interesse) sono regolamentati dal decreto, così come in
precedenza indicato.
Inoltre, sono in corso di valutazione i riflessi, di natura fiscale,
legati alla tassabilità degli interessi moratori che, quale che sia il
loro livello, fino al massimo previsto dall’articolo 5 dello stesso
decreto, dovranno essere corrisposti dal debitore. Circa l’effettiva
valenza del nuovo strumento giuridico, questa dipenderà soprattutto
dalla volontà del creditore di servirsene, fino alla disponibilità, in
caso di inadempimento da parte del debitore, ad agire in sede
giudiziaria civile facendo ricorso al procedimento per decreto
ingiuntivo per il quale è prevista una procedura più rapida rispetto a
quella ordinaria.
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