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Che cos’è il Il transfer pricing, 
prima di tutto si verifica soltanto nei 
gruppi multinazionali
nei quali ai fini di risparmiare le imposte
trasferiscono 
quote di utili da un paese a fiscalità elevata (come l’Italia) a quelli 
fiscalità ridotta. 
Quindi possiamo definire il 
trasfer pricing come
 un trasferimento di utili da uno stato a 
fiscalità elevata ad un altro a fiscalità agevolata
 conseguente risparmio d’imposta.
La fattispecie è regolata agli Art. 110
 c. 7-2 Art. 9 c.3-4 , D.P.R. 22 dicembre 
1986 n. 917(TUIR).
In base all’art. 9 per la determinazione del valore 
normale si fa riferimento in quanto possibile, ai listini o tariffe del soggetto 
che ha fornito i beni o servizi o in mancanza ai listini delle camere di 
commercio alle tariffe professionali tenendo conto degli sconti d’uso. La 
situazione è stata recepita anche dall’Ocse all’art. 9
 (cosiddetto principio dell’arm’s 
length prezzo di libera concorrenza) laddove è previsto che nei casi di 
gruppi multinazionali il trasferimento da infragruppo che comporta prezzi 
diversi da quelli di mercato, possono essere accertati dall’amministrazione 
finanziaria dei singoli paesi. In sostanza
il prezzo di 
libera concorrenza deve intendersi come il valore normale o di mercato dei beni. 
Sulla base del differenziale tra il prezzo pattuito in una transazione 
infragruppo e il valore normale di un bene le amministrazione finanziarie degli 
stati possono effettuare aggiustamenti al valore delle transazioni al fine di 
aumentare i redditi imponibili delle imprese verificate. Le amministrazioni 
finanziarie nazionali devono prendere come punto di riferimento per i propri 
aggiustamenti i prezzi che sarebbero stati convenuti tra imprese indipendenti 
per transazioni identiche o similari effettuate sul libero mercato. Bisogna quindi verificare se le transazioni 
commerciali intercompany vengano effettuate rispettando il principio di libera 
concorrenza (arm's length principle),
Che cos’è il principio 
dell’Arm's Lenght Principle, ossia il 
principio di libera concorrenza stabilito dalle Linee Guida dell’Ocse, secondo 
cui il prezzo equo applicabile nelle
transazioni infragruppo corrisponde a quello che sarebbe 
stato pattuito per transazioni simili poste in essere da imprese indipendenti. 
Con riferimento al diritto italiano, tale principio è racchiuso essenzialmente 
nel concetto di valore normale di cui all’art. 9 del Dpr 63/72
Il 
Fisco deve limitarsi a dimostrare l’anti economicità dell’operazione,
ma lo deve 
fare, fatto questo l’onere della prova sarà invertito sul 
contribuente che dovrà provare l’inerenza dell’operazione e quindi il suo 
carattere non elusivo. Se l'amministrazione finanziaria dimostra l'anti 
economicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale 
margine di errore di valutazione economica, la circostanza può anche assumere 
rilievo quale indizio di non verità della fattura e, dunque, di non verità 
dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio 
all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA. In tal caso,
spetta all'imprenditore dimostrare che la 
prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta.
Cassazione, Sez. V, 27 settembre 2013, 
n. 22130
L'onere della prova della ricorrenza dei presupposti di fatto dell'elusione 
grava, in via di principio,
Invero, per quanto 
concerne i componenti positivi del reddito, incombe certamente 
sull'amministrazione
Il criterio prioritario 
per stabilire il "valore normale" dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese 
appartenenti ad
Per contrastare il 
fenomeno – avente comunque anche carattere elusivo fiscale – la disposizione 
nazionale
È l’amministrazione 
finanziaria ad essere gravata dell'onere della provare le proprie pretese. Il 
contribuente
L’amministrazione finanziaria ha il potere di rideterminare 
il valore dell’operazione in verifica riferendosi al valore di un’operazione 
campione a condizione che:
•        
siano determinati i
requisiti 
soggettivi (è compresa la
stabile 
organizzazione e le
vendite 
effettuate da soggetti non residenti)
•        
che il
soggetto 
residente ed il soggetto non residente abbiano un 
nesso di collegamento che indichi che entrambi facciano parte del gruppo
specificatamente inteso ai fini dei prezzi di trasferimento (controllo 
diretto,- maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o influenza dominante in 
assemblea ordinaria-, indiretto, -partecipazione detenute attraverso un’altra 
società-, e di fatto, cioè influenza economica, - joint venture, membri comuni 
del CdA, relazioni di famiglia tra le parti, dipendenza finanziaria, vendita 
esclusiva di prodotti)
•        
si verifichino determinati
requisiti 
oggettivi e specificatamente che l’operazione in verifica sia 
considerata un’operazione soggetta a prezzi di trasferimento (operazioni 
infragruppo che originano prezzi di trasferimento: cessione di beni materiali, 
prestazione di servizi, trasferimento di beni immateriali, operazioni di 
finanziamento).
•        
Queste tre condizioni 
permettono di individuare il perimetro di applicazione dei prezzi di 
trasferimento.
Quindi e presupposti per il
 transfer price sono i seguenti:
•        
l’autonoma residenza 
fiscale dei soggetti
•        
l’appartenenza dei soggetti 
alla stessa impresa multinazionale
•        
il discostarsi del prezzo 
da quello praticato nel mercato.
•        
Concorrono a generare 
transfer price anche la pattuizione di interessi superiori al tasso medio e la 
corresponsione di royalty superiori all’effettivo valore del trasferimento di 
tecnologia.
•        
La disciplina dei prezzi di 
trasferimento è stata sviluppata dalle organizzazioni internazionali ma anche 
dai singoli ordinamenti tributari 
I metodi tradizionali di rideterminazione del trasfer pricing
 sono tre:
•        
metodo del confronto del prezzo (cup 
Comparable Uncontrolled Price Method): 
In base ad esso, per determinare il valore normale è necessario porre a 
confronto il prezzo praticato nell’operazione in verifica con quello desunto da 
un’operazione comparabile a quelle in verifica, che sia intervenuta tra un 
soggetto appartenente al gruppo ed un soggetto indipendente (confronto interno) 
ovvero tra soggetti indipendenti (confronto esterno).
•        
metodo del prezzo di rivendita 
(Resale Price Method): 
Secondo tale metodo il valore normale equivale al prezzo al quale i beni o 
servizi che sono stati acquistati da un soggetto appartenente al gruppo (il 
rivenditore), sono da esso rivenduti ad un soggetto indipendente, diminuito di 
un margine di utile lordo nel quale vanno compresi, oltre all’utile netto del 
rivenditore i costi inerenti alla vendita.  
•        
metodo del costo maggiorato
(cost plus Cost Plus Method): 
Il metodo del costo maggiorato è applicato qualora non si possa procedere 
all’applicazione del cup e del prezzo di rivendita.Secondo tale metodo il valore 
normale è determinato dal costo di produzione del bene oggetto delle operazioni 
in verifica aumentato di un margine di utile lordo (criterio opposto al prezzo 
di rivendita).I casi tipici a cui è applicabile sono quelli in cui un soggetto 
produttore vende i propri prodotti ad un soggetto acquirente appartenente al suo 
stesso gruppo, il quale ne aumenti il valore attraverso attività di 
trasformazione.
Transfer pricing 
domestico
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