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Attenzione pero' che il trust deve essere costituito prima che sorgano debiti altrimenti è soggetto a revocatoria.
Quando si costituisce un trust ci saranno le seguenti conseguenze:
Protezione dei beni, per cui nessuno puo' aggredirli (salvo revocatoria)
Lo Stato e gli atri debitori verificheranno se il trust è stato costituito prima dell'insorgere dei debiti o dopo, se è stato costituito prima siete in una botte di ferro, se invece è stato costituito dopo siete soggetti a revocatoria, ossia un azione con la quale i debitori proveranno che il trust è stato costituito ai soli fini di sottrarre i beni ai creditori, attenzione pero' che la revocatoria va azionata dal fisco e di debitori entro 5 anni dalla costituzione del trust, trascorso questo termine il trust è irrevocabile.
Dopo la costituzione del trust vi arriverà puntuale l'accertamento dell'agenzia delle entrate che vuole le imposte di donazione che arrivano anche all'8% del valore dell'immobile, ma non si applicano le imposte di donazione (4/6/8%), ma l’ imposta di registro in misura fissa (€ 168,00), come correttamente fanno i notai e che giustamente convalidano la maggior parte delle Commissioni tributarie.
Sentenza della Ctr di Milano n. 73/15/12 depositata in data 4/7/2012
È esclusa l’imposta sulle donazioni quando nell’atto istitutivo di un Trust 
auto-dichiarato non si ravvisa l’incremento patrimoniale a spirito di 
liberalità, elemento essenziale dell’istituto della donazione che presuppone la 
stessa tassazione.
L'effetto del Trust è la 
separazione e protezione del patrimonio , Il Trust
si distingue dal rapporto fiduciario, dove 
la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni 
interessati, che restano però di proprietà del cliente. Viceversa, col Trust i 
beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del 
Disponente (e del Trustee). Per questa il Trust è più idoneo a proteggere un 
patrimonio.
E’ anche possibile disporre un Trust nel proprio testamento. 
Il Trust si distingue dal fondo patrimoniale, nel trust non è necessario essere sposati, col fondo patrimoniale è necessario che ci sia un matrimonio, inoltre il fondo patrimoniale viene meno con lo scioglimento del matrimonio (morte o divorzio), mentre il Trust dura fino a quando non si realizza lo scopo prefissato.
A differenza di un fiduciario, un Trustee diventa effettivo Titolare come se 
fosse il proprietario dei beni a lui affidati di cui ha il potere di 
amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, 
secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che 
regola il Trust; ha inoltre l’obbligo di render conto al Disponente, al 
beneficiario e/o al “Guardiano” (Protector o Enforcer), laddove 
previsto, del suo operato. I beni intestati al Trust sono completamente autonomi 
dal patrimonio del trustee e del Disponente  e sono insensibili alle 
vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del 
Trustee. 
Ratificando con la legge 364/89 la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, 
l’Italia ha recepito il Trust, che distingue fra “Trust interno” (istituito in 
Italia su beni e fra soggetti italiani) e “Trust estero” (istituito all’estero 
su beni situati in Italia e/o all’estero). In seguito alla sua crescente 
diffusione, va osservato che la giurisprudenza italiana ha riconosciuto il Trust 
in molte occasioni, anche nell’ ambito di procedure fallimentari. Oggi le 
Conservatorie dei registri immobiliari, il Registro delle Imprese e il Pubblico 
Registro Automobilistico accettano senza difficoltà gli atti di Trust. 
Sotto il profilo fiscale il Trust è, ai fini delle imposte sui redditi, dotato 
di autonomia impositiva quale soggetto Ires (art. 73 Tuir); mentre ai fini delle 
imposte indirette non vi è ancora una specifica normativa. Secondo 
l’orientamento prevalente della giurisprudenza tributaria, non si applicano le 
imposte di donazione (4/6/8%), ma l’ imposta di registro in misura fissa (€ 
168,00). 
 
Le motivazioni piu' diffuse per la costituzione di un trust: