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LA LEGGE FINANZIARIA 2003

IN BREVE LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI

 

IRPEF

Soppressa l’aliquota del 18%, sostituita dall’aliquota del 23% fino a un reddito di 15.000 euro. Congelate le addizionali Irpef.

L’articolo 2, anticipando il primo modulo della riforma fiscale contenuta nel disegno di legge delega all’esame del Senato, cambia gli scaglioni e le aliquote dell’Irpef e trasforma le detrazioni da lavoro in deduzioni dal reddito al fine di assicurare la progressività del prelievo.

Nuove aliquote (Art. 2, commi da 1 a 4)
Gli interventi sul fronte delle aliquote e degli scaglioni, prevedono l’abolizione dell’aliquota del 18% che viene sostituita dall’aliquota del 23% fino ad un reddito di euro 15.000, e una diversa modulazione delle aliquote e degli scaglioni successivi nel modo seguente:

 

 Redditi

Aliquota

fino a 15.000 €

 23%

 da 15.000 a 29.000 €

 29%

 da 29.000 a 32.600 €

 31%

 da 32.600 a 70.000 €

 39%

 Oltre 70.000 €

 45%

A fronte di questa rimodulazione vengono trasformate in deduzioni dal reddito le attuali detrazioni per lavoro dipendente e pensione e quelle per lavoro autonomo. Una prima deduzione, cosiddetta "no tax area", viene riconosciuta a tutti i soggetti con redditi fino a 26.000 euro in misura pari a 3.000 euro.
A questa si aggiunge un’ulteriore deduzione che però viene diversificata in ragione del tipo di reddito. Per i lavoratori dipendenti sarà pari a 4.500 euro, per i pensionati sarà pari a 4.000 euro e per i lavoratori autonomi a 1.500 euro.
La somma di queste deduzioni (7.500 euro, 7.000 euro, 4.500 euro) sarà riconosciuta in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, mediante l’applicazione della seguente formula matematica: rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni e degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta sui dividendi, e l'importo di 26.000 euro.
La deduzione competerà per intero se il rapporto in questione è maggiore o uguale a 1, mentre, se lo stesso è minore o uguale a zero, la deduzione non competerà. Negli altri casi la deduzione spetterà nella misura risultante dalla proporzione, assumendo ai fini del calcolo quattro cifre decimali. In ogni caso la deduzione non sarà rilevante ai fini delle addizionali Irpef.

Detrazioni confermate
Per evitare che dall’applicazione del nuovo meccanismo derivi, rispetto alla vecchia Irpef, una penalizzazione per le fasce di reddito da circa 30.000 euro a 50.000 euro sono state comunque riproposte alcune detrazioni per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo.
Per il lavoro dipendente tali detrazioni saranno pari a:
- 130 euro se il reddito complessivo supera 27.000 euro, ma non 29.500 euro;
- 235 euro se il reddito complessivo supera 29.500 euro, ma non 36.500 euro;
- 180 euro se il reddito complessivo supera 36.500 euro, ma non 41.500 euro;
- 130 euro se il reddito complessivo supera 41.500 euro, ma non 46.700 euro;
- 25 euro se il reddito complessivo supera 46.700 euro, ma non 52.000 euro.
Per i redditi di pensione le detrazioni saranno di:
- 70 euro se il reddito complessivo supera 24.500 euro, ma non 27.000 euro;
- 170 euro se il reddito complessivo supera 27.000 euro, ma non 29.000 euro;
- 290 euro se il reddito complessivo supera 29.000 euro, ma non 31.000 euro;
- 230 euro se il reddito complessivo supera 31.000 euro, ma non 36.500 euro;
- 180 euro se il reddito complessivo supera 36.500 euro, ma non 41.500 euro;
- 130 euro se il reddito complessivo supera 41.500 euro, ma non 46.700 euro;
- 25 euro se il reddito complessivo supera 46.700 euro, ma non 52.000 euro.
Per i lavoratori autonomi e le imprese in semplificata le detrazioni saranno di:
- 80 euro se il reddito complessivo supera 25.500 euro, ma non 29.400 euro;
- 126 euro se il reddito complessivo supera 29.400 euro, ma non 31.000 euro;
- 80 euro se il reddito complessivo supera 31.000 euro, ma non 32.000 euro.

Clausola di salvaguardia: se più favorevoli si applicano le vecchie regole
In ogni caso è prevista una clausola di salvaguardia che consentirà ai contribuenti di poter applicare per il 2003 in sede di dichiarazione dei redditi (nel 2004) le regole in vigore al 31 dicembre 2002 se più favorevoli. Tale clausola di salvaguardia non dovrà comunque essere applicata da coloro che possiedono solamente una delle tipologie di reddito sopra indicate, poiché in tal caso il nuovo prelievo Irpef sarà sicuramente inferiore a quello applicabile per il 2002. Ciò quindi ne esclude l’applicazione da parte dei sostituti di imposta in sede di conguaglio. Al sommarsi però anche solo di un altro reddito, come ad esempio quello di fabbricati, sarà invece necessario ricorrere alla suddetta clausola di salvaguardia al fine di verificare la convenienza tra la nuova e la vecchia Irpef.

Congelamento delle addizionali Irpef e regionalizzazione del reddito d’impresa (Art. 3)
L’articolo 3 sospende, in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, gli aumenti per le addizionali Irpef comunali e regionali deliberati dopo il 29 settembre 2002. Pertanto per il 2003 resteranno in vigore le aliquote vigenti nel 2002. Inoltre, nella logica del federalismo fiscale, viene previsto che per la compartecipazione ai tributi erariali delle regioni e degli altri enti locali il reddito d’impresa dovrà essere regionalizzato per le imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell’attività produttiva in regioni diverse. Per le imprese che svolgono attività nella Regione Sicilia, pur avendo la sede legale altrove, è già stabilito che la ripartizione del reddito di impresa dovrà essere effettuata con le regole previste per la ripartizione del valore della produzione ai fini Irap.

Disposizioni per gli enti locali (Art. 31)
Viene stabilito che per il 2003 l’aliquota di compartecipazione al gettito dell’Irpef dei comuni sarà pari al 6,5%. Inoltre viene istituita per il 2003 una compartecipazione al gettito Irpef anche per le province con un aliquota dell’1%. Inoltre viene previsto il differimento di un anno, dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003, dei termini per l’accertamento e la liquidazione dell’Ici relativa alle annualità 1998 e successive.

IRAP - IRPEG (DAL 36% AL 34%)

L’Irpeg per il 2003 passa dall’attuale 36 al 34%. Inoltre si prevede di escludere interamente dalla base imponibile Irap il costo del lavoro dei dipendenti assunti con contratti di formazione lavoro, fino ad oggi escluso per il 70%.

 

Anche sul fronte Irpeg e Irap sono previste sostanziali novità, tutte caratterizzate da un alleggerimento del prelievo fiscale.

 

Riduzione dell’Irpeg (Art. 4)
L’articolo 4 prevede la riduzione di 2 punti percentuali dell’aliquota IRPEG per il 2003 che passa quindi dall’attuale 36% al 34%. Conseguentemente viene prevista la modifica della misura del credito d’imposta per gli utili distribuiti dalle società e dell’ammontare delle imposte virtuali da memorizzare nel canestro B.

Riduzioni della base imponibile Irap (Art. 5)
L’articolo 5 prevede una serie di interventi in materia di Irap destinati a ridurre la base imponibile dell’imposta, agendo soprattutto sulla variabile costo del lavoro. In primo luogo vengono esclusi a regime dall’imponibile Irap degli enti non commerciali e delle amministrazioni ed enti pubblici le somme erogate per borse di studio e assegni esenti dall'Irpef. Inoltre si prevede di escludere interamente dalla base imponibile il costo del lavoro dei dipendenti assunti con contratti di formazione lavoro, fino ad oggi escluso per il 70%. Si escludono poi dalla base imponibile le somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e servizi destinati non solo alla generalità ma anche a categorie di dipendenti e collaboratori. È invece introdotta l’indeducibilità dei compensi erogati per attività commerciali non esercitate abitualmente. Viene poi prevista per le imprese di autotrasporto l’esclusione dalla base imponibile Irap delle indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Inoltre viene innalzata la misura della franchigia riconosciuta ai soggetti con una base imponibile Irap non superiore a 180.759,91 euro, che passa dagli attuali 5.000 euro a 7.500 euro. Conseguentemente vengono innalzate anche le misure della franchigia spettanti per basi imponibili superiori al predetto limite di 180.759,91 euro e fino a 180.909,91 euro. Un’ulteriore deduzione dall’imponibile Irap è infine introdotta per i soggetti che impiegano lavoratori dipendenti e che hanno componenti positivi rilevanti ai fini dell'imposta non superiori a 400.000 euro. La deduzione prevista è pari a 2.000 euro per ogni lavoratore impiegato, fino a un massimo di cinque, da ragguagliare in caso di periodo di lavoro inferiore al periodo d'imposta e in caso di contratti part-time. Non rilevano però ai fini del computo dell’agevolazione gli apprendisti, i contratti formazione lavoro ed i disabili. Per gli enti non commerciali, è stabilito che la predetta deduzione di 2.000 euro spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati promiscuamente anche nelle attività istituzionali, è stabilito che la deduzione deve essere rapportata con le regole dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 446/97. In ultimo, modificando quanto previsto dalla recente legge 265/2002, viene stabilito che la disposizione con la quale si prevede che i contributi erogati per legge si devono intendere rilevanti ai fini IRAP anche se questi non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi - fatta ovviamente eccezione per quelli esclusi in base al principio di correlazione e per quelli esclusi dalle disposizioni istitutive dei contributi stessi – è norma di interpretazione autentica, e quindi applicabile anche prima del 2003.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI

Imprese agricole, cooperative edilizie, nuove assunzioni e investimenti: da cilindro della Finanziaria sono riproposti gli incentivi a favore del sistema produttivo. Da segnalare la proroga al 2006 del credito d’imposta per le nuove assunzioni.

 

Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo (Art. 19)
L’articolo 19 proroga alcune agevolazioni per il settore agricolo. In primo luogo viene prorogata anche al 2002 l’applicazione dell’aliquota Irap dell’1,9%, in luogo di quella prevista del 3,1%. Inoltre viene nuovamente prorogato a tutto il 2003 il regime speciale Iva previsto per i produttori agricoli, a prescindere dal volume d’affari realizzato dai soggetti interessati. Pertanto, è differito all’anno 2004 l’inizio del regime ordinario per i produttori agricoli con volume d’affari superiore a euro 20.658,28. È altresì differito al 2004 anche il divieto di applicare la separazione delle attività rientranti nel regime speciale Iva svolte nell’ambito della medesima impresa agricola. Infine viene prorogata anche al 2003 la detrazione del 36% sulle spese sostenute per la tutela e la salvaguardia dei boschi ed è altresì differita di un anno, per tutto il 2003, l’esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra.

 

Disposizioni in materia di accise (Art. 21, commi da 1 a 9)
Il provvedimento ha nuovamente prorogato, fino al 30 giugno 2003, le agevolazioni in materia di accisa più volte reiterate e da ultimo confermate fino al 31 dicembre 2002 dalla legge 178/2002. Si tratta delle misure agevolate per le emulsioni stabilizzate, della riduzione del 40% dell’accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali e delle agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica. Alla stessa data del 30 giugno 2003 vengono ulteriormente prorogate le agevolazioni sul gas metano per uso civile nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F.
Infine si prevede entro il 30 aprile 2003 un aumento dell’imposta di consumo sulle sigarette.

 

Deduzione forfetarie per l’autotrasporto (Art. 21, commi da 11 a 13)

Viene elevata la misura della deduzione forfetaria dal reddito di impresa spettante all’imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in alternativa alla deduzione analitica, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti. Gli importi per le trasferte oltre comune passano dalle vecchie 110.000 lire al giorno a 59,65 euro. Quelle per le trasferte fuori confine passano dalle vecchie 180.000 lire a 95,80 euro. Tali aumenti decorreranno già dal 2002.Si prevede poi un aumento anche delle deduzioni forfetarie spettanti direttamente agli autotrasportatori per le trasferte da loro effettuate. Infatti viene elevato lo stanziamento a tal fine disposto per il 2002 ed anche per il 2003. 

 

Transito nei trafori internazionali (Art. 21, comma 15)

Viene stabilito sopprimendo il numero 11 dell’articolo 9 del Dpr 633/1972 che il transito nei trafori internazionali non costituisce più operazione non imponibile ai fini Iva.

 

Incentivi per l’acquisto di PC (Art. 27)

Viene istituito un fondo denominato "PC ai giovani" che sarà diretto ad incentivare l’acquisto e l’utilizzo di personal computer per i giovani che compiono 16 anni nel corso del 2003. È stabilito che le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione degli incentivi saranno stabilite con un decreto interministeriale entro il mese di gennaio.

 

Finanziamenti agli investimenti e fondo per le aree sottoutilizzate (Artt. 60 e 61)

Viene previsto nell’articolo 60 che gli stanziamenti di bilancio appostati nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese, riferiti alle agevolazioni per le aree sotto utilizzate di cui alla legge 448/1992 e agli stanziamenti per la programmazione negoziata, potranno essere riallocati in corso d’anno dal Cipe, presieduto dal capo dell’esecutivo, in relazione allo stato di attuazione degli interventi ed alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. In questa disciplina di monitoraggio e riallocazione di risorse viene fatto confluire anche il neo "fondo per le aree sottoutilizzate" di cui viene prevista l’istituzione dal 2003 dall’articolo 61. Si tratta di un fondo in cui vengono fatti confluire gli stanziamenti per le aree depresse di cui alla legge 208/1998, quelli per gli interventi nel mezzogiorno di cui alla legge 64/1986, quelli per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego di cui alla legge 488/1999 ed inoltre quelli per i crediti di imposta per le assunzioni e per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui agli articolo 7 ed 8 della legge 388/2000, e viene stanziata una dotazione aggiuntiva per il 2003 di altri 400 milioni di euro, per il 2004 di 650 milioni di euro e per il 2005 di 7000 milioni di euro.

 

Incentivi agli investimenti (Art. 62)
Per effetto del rifinanziamento dell’agevolazione operato attraverso l’istituzione del fondo per le aree sottoutilizzate nell’articolo 61 viene prorogato fino al 2006 il credito di imposta per gli investimenti nelle aree depresse originariamente previsto dall’art. 8 della legge 388/2000. La proroga oltre ad interessare le aree del mezzogiorno e quelle delle regioni Abruzzo e Molise, viene estesa anche alle aree del centro nord con un limite quantitativo però di 30 milioni di euro annui e previa approvazione della commissione UE. Per le aree del mezzogiorno il beneficio spetterà nella misura dell’85% delle intensità di aiuti consentite dalla UE per tali territori. Per le regioni Abruzzo e Molise invece sarà riconosciuto fino al 100% delle intensità di aiuti.
La proroga del beneficio è accompagnata da nuove regole dirette a prevenire comportamenti elusivi e soprattutto prenotazioni di benefici cui non fanno seguito gli investimenti ed i conseguenti utilizzi dei benefici stessi. In questa logica l’osservanza delle nuove regole di monitoraggio è imposta anche ai soggetti che già avevano ottenuto o comunque richiesto il credito nel 2002.
Pertanto il provvedimento prende in considerazione separatamente:
1) i soggetti che avevano già conseguito il diritto al bonus prima dell'8 luglio 2002;
2) i circa 1900 soggetti che avevano presentato dopo l’8 luglio 2002 l'istanza al centro operativo di Pescara dopo le modifiche apportate dal Dl 138/2002 e avevano ricevuto l'assenso alla spettanza del bonus;
3) i contribuenti che avevano presentato l'istanza e avevano ricevuto risposta negativa per esaurimento dei fondi;
4) i soggetti che presenteranno l'istanza per gli investimenti che effettueranno dal 1º gennaio 2003 fino al 2006.
Per le prime due categorie di soggetti che hanno ottenuto il credito, in automatico o previo assenso, il disegno di legge impone quanto già anticipato dall’articolo 1 del decreto legge 253/2002. Questi pertanto dovranno presentare a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2003 una nuova istanza con "i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati" e dovranno sospendere l'utilizzo dei crediti di imposta già maturati fino al 9 aprile 2003. Nella nuova comunicazione - da trasmettere su un apposito modello - dovranno essere indicati le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare ed ogni altro dato utile ai predetti fini.
I soggetti che hanno maturato in automatico il diritto al beneficio ante 8 luglio potranno riprendere l’utilizzo del credito dal 10 aprile in base ad una percentuale che dovrà essere stabilita dall'Agenzia delle entrate rapportando lo stanziamento in bilancio previsto per ciascun anno per questi crediti residui e l'ammontare degli stessi crediti non ancora utilizzati. Per il 2003 è stabilito che la somma stanziata per tali utilizzi è pari a 450 milioni di euro, mentre per gli anni successivi a decorrere dal 2004 a 250 milioni di euro.
I contribuenti che invece hanno avuto assenso espresso al credito dovranno riprendere ad utilizzare il credito maturato nella misura del 35% per il 2003, del 70% del residuo per il 2004 e del 100% del residuo per il 2005.
La nuova istanza dovrà essere presentata anche dai soggetti appartenenti alla terza categoria - quelli cioè che avevano presentato l’istanza e avevano ricevuto il diniego per esaurimento dei fondi – oltre che naturalmente dai contribuenti che intenderanno richiedere il beneficio per gli investimenti da realizzare dal 1° gennaio 2003.
I primi, infatti, se intendono conseguire il credito di imposta dal 2003 conservando l’ordine di priorità acquisito con l’istanza rigettata, dovranno rinnovare tale istanza entro il 28 febbraio 2003 integrandola con i nuovi elementi sopra indicati e riportandovi un importo dell'investimento non superiore a quello indicato nella prima istanza rigettata.
Questi soggetti ed i contribuenti che presenteranno per la prima volta la nuova istanza per gli investimenti da realizzare dal 1° gennaio 2003, dovranno osservare delle regole molto rigide per poter usufruire dei benefici.
È infatti stabilito che gli investimenti dovranno essere esposti nell’istanza secondo una pianificazione triennale ed inoltre dovranno essere pianificati nel triennio anche gli utilizzi del relativo credito d’imposta. La pianificazione degli utilizzi del credito dovrà fra l’altro rispettare dei limiti annui minimi e massimi - che sono fissati in misura pari al 20 e al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70%, nell'anno successivo – che sono vincolanti per il mantenimento del beneficio acquisito. È infatti disposto che il mancato rispetto di questi limiti di utilizzo farà decadere dal diritto al contributo e precluderà la presentazione di una nuova istanza prima di dodici mesi.
Infine il provvedimento stabilisce che tutti i soggetti indicati dovranno comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui sono effettuati gli investimenti i dati relativi al settore di appartenenza, l'ammontare degli investimenti per area regionale interessata, l'utilizzo del contributo e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.

 

Sospensione dell’utilizzo di crediti risultanti da dichiarazioni integrative presentate dopo il 30 settembre 2002 (Art. 62, commi da 5 a 7)
Nei commi 5, 6 e 7, dell’articolo 62 viene confermata la sospensione fino al 30 settembre 2003, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5.164.569 euro (vecchi 10 miliardi di lire) dell’utilizzo dei crediti di imposta che derivano da rettifiche del reddito di impresa o di lavoro autonomo risultanti da dichiarazione integrative presentate dopo il 30 settembre 2002. Allo stesso modo viene confermato che le eventuali compensazioni effettuate in violazione a questa sospensione non daranno diritto ad alcuna riduzione di sanzioni. Si tratta della riproposizione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legge 253/2002, che unitamente a quelle dell’articolo 1 di cui si è già detto, vengono quindi abrogate salvandone comunque l’efficacia temporale.

 

Incentivi alle assunzioni (Art. 63)
L’articolo 63 proroga fino al 31 dicembre 2006 il credito di imposta per le nuove assunzioni, prevedendo però diverse misure e diverse regole per i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni prima del 7 luglio 2002 e per quelli che effettuano assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2003. È stabilito che per le assunzioni effettuate fino al 7 luglio 2002 è riconosciuto anche per tutto il 2003 il credito di imposta nella misura già prevista dall’originario articolo 7 della legge 388/2000 e quindi nella misura di euro 413,17 (800.000 lire), elevate a euro 619,75 (1.200.000 lire) per le assunzioni effettuate al sud.
Inoltre per le assunzioni effettuate nel 2003 da questi datori di lavoro, che danno luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto a quella esistente al 7 luglio 2002, viene riconosciuto per l'intero territorio nazionale un credito di imposta di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai 45 anni. Se l'assunzione è effettuata nelle zone svantaggiate, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro. Lo stesso credito di 100 euro o di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro per il sud è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai predetti datori di lavoro nel periodo 2004-2006 e per quelle effettuate da tutti gli altri datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Il credito in questi casi è riconosciuto però per le assunzioni che danno luogo a un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002.
Per tutte le assunzioni effettuate nel 2003, al fine di ottenere il diritto al credito, occorrerà inoltrare al centro operativo di Pescara un’istanza preventiva, con i dati “occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell’assunzione, l’entità dell’incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell’assunto”. Il credito d’imposta inoltre potrà essere utilizzato in compensazione solo dopo aver ricevuto un atto di assenso espresso dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

 

Contributi erogati alle cooperative edilizie (Art. 80, comma 26)
Con una modifica all’articolo 55 del Tuir, operata dall’articolo 59, viene stabilito che non costituiscono sopravvenienze attive i contributi erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione.

 

Deduzione per le imprese individuali in attività nei piccoli Comuni montani (Art. 32)
Nell’articolo 32 viene prevista per il 2003 una deduzione dal reddito di impresa di euro 3.000 per le imprese individuali, con volume di affari annuo fino a 75.000 euro, che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell’ultimo triennio. 

 

Certificazione dei corrispettivi (Art. 80, comma 37)
Viene disposto che le disposizioni recate dal regolamento 69/2002 per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate. 

 

Incentivi per i decoder per la Tv satellite e per Internet a banda larga (Art. 89)
Viene previsto il riconoscimento di un contributo di 150 euro alle persone fisiche, agli esercizi pubblici ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un decoder per la ricezione della tv satellitare. Inoltre viene previsto un contributo di 75 euro alle persone fisiche e giuridiche che acquistano o noleggiano un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Le modalità di attribuzione dei contributi dovranno essere definite con un decreto ministeriale. È però già stabilito che il contributo per internet sarà erogato sotto forma di sconto sull’abbonamento al servizio a banda larga stipulato dopo il 1° dicembre 2002. Per il decoder invece è stabilito che, in caso di acquisto, il contributo sarà riconosciuto sulle prime bollette di pagamento, mentre in caso di noleggio o comodato sulle bollette di pagamento del primo anno. 

 


Prorogata al 30 settembre la detraz. fiscale del 36%, limite di spesa per beneficiare della detrazione è di 48.000 euro, Iva al 10%

Proroga della detrazione del 36% per gli interventi edilizi (Art. 2, commi 5 e 6, legge n. 289/2002)
L’ultimo comma dell’articolo 2 delle legge finanziaria prevede la proroga al 30 settembre 2003 della detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliandola anche agli interventi di bonifica dell’amianto.
È però previsto che l’agevolazione potrà competere solo per un ammontare di spese pari a 48.000 euro e quindi in una misura inferiore di circa la metà rispetto ai limiti fino ad oggi previsti. Inoltre viene stabilito, come lo scorso anno, che se gli interventi effettuati nel 2003 sono una prosecuzione di interventi di anni precedenti nel limite di 48.000 euro vanno computate anche le spese degli anni pregressi.
È poi sancito che, in caso di acquisto di un’abitazione che ha subito interventi di recupero agevolati, all’acquirente potranno essere riconosciute esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. Nel caso in cui invece la casa sia stata ereditata, l’erede potrà avere diritto alla detrazione maturata in capo al de cuius solo se conserverà la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre è stabilito che i soggetti di età non inferiore a 75 anni potranno utilizzare il credito in cinque anni e non 10 come previsto per tutti gli altri contribuenti e che quelli di età non inferiore a 80 anni potranno utilizzarlo in tre anni.
Infine viene prorogata di un anno l’agevolazione, concessa dalla scorsa finanziaria, per l’acquisto di unità immobiliari, ristrutturate da imprese costruttrici, da imprese di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
È infatti disposto che l’agevolazione del 36% potrà competere anche nelle ipotesi in cui sia acquistata entro il 30 giugno 2004 un’unità immobiliare da un’impresa costruttrice o di ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia che abbia effettuato entro il 31 dicembre 2003 sull’intero fabbricato, nel quale è ricompresa l’unità immobiliare, interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) della legge 457 del 1978.

Proroga dell’aliquota Iva al 10% per gli interventi di recupero sugli immobili e per le prestazioni di assistenza domiciliare (Art. 2, comma 5)
L’ultimo periodo del comma 6, dell’articolo 2, proroga fino al 31 settembre 2003, in coerenza con la proroga del 36%, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), d) della legge 5.8.1978, n. 457 realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Inoltre prevede la proroga, sempre fino al 30 settembre, dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare erogate da privati in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati psicofisici e minori disadattati.

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