Le soglie entro cui è permesso liquidare e versare l’IVA trimestralmente (Art. 7 Dpr 542/99)
Riferimenti normativi: D.P.R. del 14/10/1999 n. 542
Coincidono come valori con quelli previsti per la tenuta della contabilità semplificata, ossia dal volume d’affari (Art. 14, co. 11, L. n. 183/2011 11), ma vanno riferite al volume d’affari conseguito nell’anno solare precedente (ad esempio rigo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2026 periodo d’imposta 2025), a nulla rileva a tal fine l’ammontare dei ricavi di competenza:
I limiti vanno individuati nel Volume d’affari d’affari dell’ anno precedente
(Ad esempio si prendono in riferimento i volumi d’affari del 2025 per la verifica degli obblighi sul 2026)
Prestazioni di servizi € 500.000
Altre attività € 800.000
Se ad esempio chi esercita l’attività di commercio all’ingrosso di beni non supera gli 800.000 euro può versare l’Iva trimestralmente.
Un altro esempio se un avvocato non supera 500.000 euro può versare l’Iva trimestralmente.
La possibilità liquidare l’Iva con periodicità trimestrale viene riconosciuta a tutti i contribuenti, professionisti, ditte individuali, società di persone e società di capitali, indipendentemente dal regime di contabilità adottata ordinaria o semplificata.
Il regime naturale delle liquidazioni periodiche è la periodicità mensile, per cui se si vuole adottare il regime iva mensile non è necessario effettuare alcuna opzione, i soggetti che rientrano nelle soglie possono optare per le liquidazioni trimestrali Prestazioni di servizi per € 500.000 e Altre attività per € 800.000.
Al primo gennaio dell’anno successivo è possibile optare per il regime trimestrale con il comportamento concludente, comunicando l’opzione a consuntivo a quadro VO della dichiarazione Iva, con opzione di durata annuale.
L’iva trimestrale va maggiorata degli interessi nella misura dell’ 1 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla data di versamento naturale.
Napoli, 24/02/2026
Dott. Luigi Marino


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