Ai militari e alle forze dell’ordine non è necessario trasferire la residenza per usufruire delle agevolazioni prima casa
In base all’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342 Il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia può beneficiare delle agevolazioni prima casa (imposta di registro/IVA ridotta) e dell’esenzione IMU anche senza residenza anagrafica nel comune dell’immobile, grazie alla deroga prevista per i trasferimenti d’ufficio.
Il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia può beneficiare dell’agevolazione prima casa anche se non sposta la residenza nel comune in cui sorge l’unità abitativa. Sulla scorta dell’art. 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma di due avvisi di accertamento emanati a seguito di un provvedimento di decadenza dalle agevolazioni fiscali. Nel caso di specie, infatti, il contribuente, appartenente alle forze armate, aveva acquistato un immobile in un comune in cui non aveva trasferito la residenza, sebbene nel rogito avesse assunto l’obbligo di trasferimento della residenza anagrafica entro 18 mesi per usufruire dell’agevolazione fiscale. I giudici di seconde cure spiegano che il soddisfacimento del requisito della residenza non è previsto in tale specifica agevolazione che trova il fondamento nella non vincolatività della residenza dell’appartenente alle forze armate la cui carriera comporta l’eventualità di svariati trasferimenti di ufficio. Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 6582/2024 depositata il 20/11/2024
Napoli,li 28/02/2026
Avv. Giuseppe Marino


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