I contributi non possono essere richiesti sugli utili delle srl, in nessun caso, l’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti ed artigiani può essere contestata
Ultimamente siamo in presenza di una diffusa richiesta dell’Inps dell’applicazione dei contributi sugli utili delle srl da imputare all’amministratore socio. Tale richiesta è illegittima per i seguenti motivi: L’amministratore è una persona fisica, la srl una persona giuridica, quindi due soggetti completamente differenti.
L’’amministratore di una SRL è una persona fisica, che esercita una funzione nell’ambito di una persona giuridica.
La SRL è una persona giuridica distinta dall’amministratore: beni, profitti e responsabilità, diritti e doveri appartengono alla società, non al singolo amministratore in senso generale e viceversa.
Gli utili della srl costituiscono reddito di capitali, mentre i contributi Inps si applicano soltanto sul reddito d’Impresa, ulteriore richiesta infondata è l’applicazione dei contributi sugli utili non distribuiti.
In definitiva i contributi non possono essere applicati sugli utili societari in nessun caso, anche se l’amministratore è iscritto alla gestione commercianti ed artigiani.
L’amministratore se iscritto alla gestione commercianti, pagherà solo i contributi minimali, se invece è iscritto alla sezione separata, pagherà soltanto una percentuale del compenso percepito.
Un’altra illegittimità diffusa è l’iscrizione alla gestione commercianti ed artigiani d’ufficio degli amministratori delle srl, specialmente quando hanno dipendenti.
Il contribuente può sempre far accertare giudizialmente l’assenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione (artigiani e) commercianti, anche quando abbia per errore pagato i contributi ingiunti dall’INPS, mediante avviso di addebito. In conseguenza di ciò, può chiedere la cancellazione della posizione previdenziale e l’annullamento del debito previdenziale.
Napoli,li 01/03/2026
Avv. Giuseppe Marino


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