La notifica a personale militare non può avvenire per affissione, la notifica per affissione è nulla
Riferimento normativo: art. 146 c.p.c.
L’art. 146 c.p.c. disciplina la notificazione a persone che prestano servizio militare, specificando come deve essere effettuata quando il destinatario è un militare in servizio non trasferibile.
Considerato che il personale militare (esercito, marina, aeronautica, carabinieri) per motivi di servizio possono essere traferiti all’estero o fuori sede di residenza il legislatore ha generato una norma riservata ai militari.
Se il militare è in servizio presso un reparto o comando, la notifica non avviene personalmente al militare, l’atto deve essere consegnato al comandante del corpo o reparto presso cui il militare presta servizio, Il comandante ha l’obbligo di curare l’immediata consegna al destinatario.
Se non si conosce il reparto di assegnazione, L’ufficiale giudiziario può inviare una richiesta di informazioni al Ministero della Difesa, che deve comunicare il reparto competente.
Non è possibile notificare un atto con deposito alla casa comunale dove ha residenza il militare, tale notifica deve considerarsi completamente nulla.
La notifica al personale militare va fatta personalmente, se non è possibile farla, va notificata al comando di appartenenza.
Napoli,li 28/02/2026
Avv. Giuseppe Marino


Lascia un commento