Tassa di concessione governativa sui libri sociali pagamento entro il 16 marzo
Riferimento normativo: Art. 23 Tariffa All. DPR 641/1972;
Prassi: Circolare Ministeriale n. 41/2011; Risoluzione Ministeriale n. 170/2000; Circolare Ministeriale n. 108/1996.
Entro il 16 marzo di ogni anno va pagata la tassa di concessione governativa per l’anno in corso.
Sono tenute al pagamento le società di capitali (srl, spa e sapa) sono esenti ditte individuali, società di persone, cooperative e società di mutua assicurazione (Circolare Ministeriale 108/96) le società sportive dilettantistiche (art. 13-bis, co. 1, Dpr 641/72 con atti conformi alla L. 289/2002).
La tassa annuale è calcolata in misura forfettaria in base al capitale sociale (o fondo di dotazione delle società consortili) al primo gennaio dell’anno in corso.
Ad esempio capitale sociale al 01/01/2026
Inferiore o pari a € 516.456,90: € 309,87
Superiore € 516.456,90: € 516,46
Modalità di versamento
Tramite bollettino di C/C postale n. 6007, intestato a: “Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara”; causale: “bollatura e numerazione libri sociali”, se la società ha appena iniziato l’attività e non ha ancora la PI.
Tramite Modello F24 – Sezione erario
Codice Tributo 7085
Anno: l’anno per il quale si paga la tassa ad esempio per il 2026
Codice tributo 7085 anno 2026 scadenza 16/03/2026
La tassa di concessione riguarda solo i registri da vidimare sono soggetti alla tassa i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 del cc.
Libro Soci, libro delle Assemblee, libro del Consiglio di amministrazione, – libro del Collegio sindacale o del revisore unico , libro delle Obbligazioni, – libro delle Assemblee degli Obbligazionisti, – ogni altro libro per i quali la vidimazione è prevista da norme speciali.
Non vanno vidimati, libro giornale e libro degli inventari, registri fiscali, non vanno vidimati ma solo numerati e assoggettati soltanto ad imposta di bollo al momento della loro utilizzazione.
Nell’ambito del DPR 641/72 (a seguito della soppressione del c. 3 dall’art. 9 con la riforma del 1997) non è presente alcuna specifica sanzione in caso di omesso/tardivo versamento della tassa annuale.
Napoli,li 28/02/2026
Avv. Giuseppe Marino


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