Le multe auto e le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi
Riferimento normativi: Art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, Art. 8 del D.Lgs. 472/1997, artt. 3 e 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.22476/2025, n.8684/2025, n. 8097/2003, n. 18862/2005, n. 21326/2006 , n. 29577/2021
Quando muore un genitore o un coniuge, molto spesso ci si rivolge all’esattoria o al Comune a precipitarsi a pagare multe e cartelle arretrate.
Orbene bisogna sapere che le multe stradali e le sanzioni tributarie applicate sulle imposte non pagate non si pagano.
Quindi le multe per contravvenzioni al codice della strada non vanno pagare e per le cartelle o gli accertamenti tributari, bisogna pagare soltanto le imposte e gli interessi e non anche le sanzioni sulle imposte.
Le sanzioni tributarie e amministrative irrogate al contribuente defunto
non si trasmettono agli eredi, in quanto hanno carattere strettamente personale e afflittivo, estinguendosi con la morte dell’autore della violazione. Gli eredi devono pagare imposte e interessi, ma non le sanzioni collegate, come confermato dalla Cassazione (es. ord. 22476/2025, 8684/2025, n. 8097/2003, n. 18862/2005, n. 21326/2006 ) e dall’art. 8 del D.Lgs. 472/1997.
il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione.
La stessa cosa vale per le così dette multe auto, ossia per le contravvenzioni al codice della strada per le violazioni ex art.7 della Legge 689/1981, (Cass.ordinanza n. 29577/2021 del 22/10/2021).
I principi del diritto penale, come legalità, irretroattività, colpevolezza e
favor rei, si applicano pienamente alle sanzioni penali (pene) e anche a quelle amministrative e tributarie, specialmente quando queste ultime hanno natura punitiva o afflittiva.
Il principio costituzionale della responsabilità penale personale (Art. 27, comma 1, Costituzione italiana) sancisce che nessuno può essere punito per un fatto commesso da altri. Ciascun individuo risponde penalmente solo delle proprie azioni, dolose o colpose, garantendo il divieto di responsabilità per fatto altrui.
Napoli,li 02/03/2026
Avv. Giuseppe Marino
Per approfondimenti: I Principi penali applicabili alle sanzioni


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