La notifica al Defunto e agli eredi, come comportarsi e cosa fare

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La notifica al Defunto (De Cujus) e agli eredi, come comportarsi

Riferimento normativo: art. 156 cpc, art.65 Dpr 600/73

Riferimento giurisprudenziale: Cass. SSUU 19854/2004

La notifica di un atto destinato al caro estinto (De Cujus) va effettuata La  notifica degli  atti intestati al dante causa può  essere effettuata  agli  eredi  impersonalmente e   collettivamente nell’ultimo domicilio  dello stesso.

Capita spesso e volentieri che gli atti tributari vengono invece notificati direttamente al de Cujus al domicilio eletto.

In questo cao bisogna stare attenti e valutare se fare ricorso o meno.

La notifica degli atti tributari anche se è effettuata in modo errato, con il ricorso  si rischia di sanare il vizio.

La Giurisprudenza si avvale della Sanatoria ex art. 156 c.p.c. (Raggiungimento dello scopo).

Ad esempio se l’erede riceve l’atto (anche se formalmente indirizzato al defunto) e fa ricorso tempestivamente, la nullità della notifica è sanata perché l’atto ha raggiunto il suo scopo: portare a conoscenza il destinatario (l’erede) del provvedimento.

La sanatoria ha dei limiti, la sanatoria non opera se la notifica è da considerarsi “inesistente” (per esempio, se spedita a un indirizzo con cui il defunto non aveva alcun legame). Tuttavia, la notifica all’ultimo domicilio del defunto è generalmente considerata nulla ma sanabile.

La modalità corretta di notifica (Art. 65 DPR 600/1973) ai contribuenti defunti va effettuata come segue: Entro un anno dalla morte, la notifica può essere fatta agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto. Se l’Amministrazione conosce il decesso e gli eredi, deve notificare personalmente a ciascuno.

La sanatoria non può mai avvenire se l’atto è decaduto: La sanatoria ex art. 156 non può “sanare” l’eventuale decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione. Se, a causa del tempo trascorso per la notifica nulla, l’amministrazione è decaduta dal potere di accertare, il ricorso dell’erede determina l’annullamento dell’atto.

A tale fine rammento la sentenza della Cassazione a SSUU 19854/2004 del grande Prof. Glendi: La sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) di un atto impositivo nullo, a seguito della sua impugnazione, non opera se, al momento in cui l’atto è stato conosciuto o impugnato, è già maturata la decadenza del potere dell’Amministrazione Finanziaria La Cassazione SS.UU. (sentenza n. 19854/2004) conferma che il vizio di notifica non si sana se il potere impositivo è esaurito.

In conclusione se si notifica ad esempio un avviso di accertamento a un soggetto Estinto, non notificato impersonalmente agli eredi o agli eredi direttamente trascorso un anno se si propone ricorso, il ricorso sana il vizio ex art.156 cpc, ma un difensore tributario abile, se rileva che la notifica è avvenuta ad esempio il 03/12/2025 e la decadenza spira il 31/12/2025, se fa ricorso il 07/01/2026 non può mai sanare il vizio perché l’atto è decaduto.

Napoli,li 02/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

 

 

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