Le cause di esclusione al regime forfettario

Le cause di esclusione al regime forfettario

A seguito della modifica alla L. 190/2014, la partecipazione a una srl può comportare causa ostativa all’adesione al regime forfettario, con conseguenti pesanti per il contribuente.

Principali cause di esclusione dal regime forfettario (art. 1, comma 57, L. 190/2014):

Limite di Ricavi/Compensi: Il limite per l’accesso e la permanenza è fissato a 85.000 euro annui, calcolato in base ai compensi percepiti nell’anno precedente

Redditi di Lavoro Dipendente: Non possono avvalersi del regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (ex artt. 49 e 50 TUIR) eccedenti 30.000 euro .

Con il comma 12 in commento viene stabilito che, per il solo 2025, il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;

superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.)

Con riferimento all’innalzata soglia (solo per il 2025) dei redditi di lavoro dipendente/assimilati, l’AdE ha già avuto modo di chiarire che devono essere considerati, ai fini del superamento della soglia, solo i redditi percepiti in via ordinaria (premi di risultato compresi) e non gli arretrati o altri emolumenti soggetti a tassazione separata.

Forfettari che fatturano prevalentemente agli ex  Datori di Lavoro: Sono escluse le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta.

Forfettari che detengono partecipazioni : Non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata  le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La ratio della causa di esclusione in commento è stata evidenziata nella relazione illustrativa che ha accompagnato la Legge di bilancio 2019 ed è individuabile nell’intento  di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

I concetto di controllo  è individuabile nell’art. 2359, comma 1, cod. civ., a mente del quale sono considerate società controllate. Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, controllo di diritto. Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, controllo di fatto.

Le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa, controllo di fatto.

Il comma 2 dell’art. 2359 del cc stabilisce che  ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta  mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Napoli,li 02/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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