I comuni e le Regioni non possono applicare sanzioni superiori al 25%
I Comuni non possono applicare sanzioni tributarie superiori a quelle previste per legge
La sanzione del 30% per omesso o insufficiente versamento è stabilita da Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, si applicava fino al 31/08/2024 con l’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 si è modificato l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, stabilendo che la sanzione per omesso o tardivo versamento è pari al:
25% dell’importo non versato. La nuova misura si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024
Riferimenti normativi: artt. 3, 23 e 97 della Costituzione, art. 13 del D.Lgs. 471/1997, art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, l’art.49 del d.lgs.n.22/1997.
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionali 233/2009, Corte Costituzionale n.5/2021.
Molti Comuni e Regioni stanno applicando sui tributi locali (Imu, tasi, tares e tasse automobilistiche) sanzioni sproporzionate che arrivano a toccare il 200%.
Lo stesso vale anche per la Cosap di competenza del giudice ordinario, con sanzioni sproporzionate.
Alle sanzioni si applicano i principi di diritto penale e nel diritto penale soltanto lo Stato può determinare reati e pene, per cui il principio di legalità che vige per il diritto penale si applica a tutte le sanzioni amministrative, tributarie e non.
Bene sappiate, che la potestà sanzionatoria è di competenza esclusiva dello Stato.
L’applicazione delle sanzioni disposte dal regolamento del Comune è illegittima in quanto la Corte Costituzionale con la Sentenza n.238/2009 ha osservato che l’art.49 del d.lgs.n.22/1997 non reca alcuna disciplina specifica in tema di sanzioni potendo applicarsi solo le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie. Di conseguenza i Comuni possono applicare soltanto le sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs.n.471/1997 pari al 30 per cento ridotte al 25% dal 01/09/2024.
In base all’ art. 3 D.Lgs. 472/1997 comma 3 stabilisce che: Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo. (favor rei)
Con la sentenza n. 5 del 2021 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto n. 25 del 2019, che dettava specifiche disposizioni in tema di sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva regionale.
Le ragioni trovano giustificazione nel principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità (sentenza n. 32 del 2020) abusi che possono radicarsi tanto nell’arbitrario esercizio del potere sanzionatorio, quanto nel suo arbitrario non esercizio.
Pertanto a predeterminare i presupposti dell’esercizio del potere sanzionatorio sia l’organo legislativo (sentenza n. 230 del 2012); Anche nel caso di delega agli enti locali, la delega deve fissarne gli elementi, definendo i criteri direttivi destinati a orientare la discrezionalità dell’amministrazione (sentenza n. 174 del 2017; n. 83 del 2015 e n. 435 del 2001)».
Le sanzioni devono rispettare il principio di ragionevolezza e proporzionalità, una sanzione del 200% certamente non rispetta questi canoni costituzionali e anche di diritto unionale.
I nostri giudici sono sempre poco sensibili a questo aspetto sanzionatorio, anche con riferimento al rispetto del principio della capacità contributiva, si arriva a chiedere molto di più di quanto guadagnato.
Napoli,li 04/03/2026
Avv. Giuseppe Marino


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