Approvazione dei bilanci delle società di capitali, termini, modalità, impugnazione

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Approvazione dei bilanci delle società di capitali

L’approvazione del bilancio segue un iter obbligatorio disciplinato dal Codice Civile, con fasi precise, soggetti responsabili e scadenze rigide.

Scadenze del Bilancio al 31/12/2025 (anno 2025)

Fase Termine ordinario (120 gg) Termine prorogato (180 gg)
Redazione progetto bilancio 31/03/2026 31/05/2026
Relazione sulla gestione 31/03/2026 31/05/2026
Relazione organo di controllo 14/04/2026 13/06/2026
Deposito documenti in sede 14/04/2026 13/06/2026
Approvazione assemblea 30/04/2026 29/06/2026
Deposito al Registro Imprese 30/05/2026 29/07/2026

Redazione progetto di bilancio

A cura degli amministratori: deve essere predisposto il fasciolo di Bilancio composto da  Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, (eventuale) rendiconto finanziario, (eventuale) relazione sulla gestione

Il fascicolo di Bilancio deve essere predisposto almeno 30 giorni prima dell’assemblea

Il fascicolo di Bilancio deve essere inviato all’organo di controllo  almeno 30 giorni prima dell’assemblea per consentire osservazioni e relazione

L’organo di controllo deve predisporre la  Relazione del collegio sindacale / revisore che deve contenere, la descrizione dell’attività di vigilanza, il giudizio sul bilancio, la proposta di approvazione. Deve essere pronta almeno 15 giorni prima dell’assemblea.

Deposito presso la sede sociale: L’amministratore deve procedere al deposito presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’assemblea il progetto di bilancio e le relazioni di controllo, il  mancato deposito può comportare l’annullabilità della delibera.

La Convocazione assemblea deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio oppure con un termine più lungo fino a 180 giorni se previsto dallo statuto e se esistono “particolari esigenze” tipo (valutazione dell’adeguamento agli Isa, o al concordato biennale).

L’Approvazione del bilancio può avvenire con le seguenti modalità: Assemblea ordinaria, oppure (SRL) consultazione scritta / consenso scritto, è  possibile anche in videoconferenza o modalità telematica.

Il Bilancio entro 30 giorni dall’approvazione va depositato in camera di commercio.

Il bilancio può anche non essere approvato, possibili cause: quorum non raggiunto, assemblea deserta, informazioni insufficienti, valutazione di adeguamento agli Isa o al concordato biennale.

La mancata approvazione entro 120 o 180 gg non comporta alcuna sanzione, basta che l’assempbea sia convocata, quando l’assemblea non approva e rinvia viene tecnicamente chiamata Assemblea aperta (rinvio), assemblea regolarmente convocata ma aggiornata, non c’è nessun limite al numero di rinvii, l’approvazione può avvenire oltre i 120/180 giorni, ma deposito comunque entro 30 giorni dalla deliberazione di approvazione.

I soci vanno convocati almeno 8 gg prima eper le srl eo 15 gg prima per le spa (salvo mezi

L’approvazione è valida anche senza convocazione se presente tutto il capitale sociale (assemblea totalitaria) , amministratori e sindaci informati e nessuno si oppone

La delibera di approvazione del bilancio è viziata da annullabilità quando la delibera: non è conforme alla legge o allo statuto presenta vizi procedurali (mancato deposito documenti o errori nella convocazione).

Esempi tipici:

Convocazione irregolare (ma non inesistente), mancato rispetto dei termini (es. deposito bilancio 15 giorni prima), incompletezza della documentazione, violazione del diritto di informazione dei soci

L’annullabilità va fatta valere tramite impugnazione entro 90 giorni dal deposito al pubblico registro delle imprese. In pratica se la convocazione non è stata regolare e passano 90 gg dal deposito alla camera di commercio, la delibera di approvazione diventa inoppugnabile.L a delibera è valida fino a quando non viene annullata dal tribunale. L’annullamento ha effetto retroattivo

Chi può impugnare, i soci assenti, i soci dissenzienti o astenuti, gli amministratori il collegio sindacale.  I soci devono rappresentare almeno 5% del capitale sociale.

Si ha nullità nei casi più gravi:

Esempi tipici: Mancata convocazione dell’assemblea, assenza del verbale, oggetto  illecito o impossibile

La nullità va fatta valere tramite impugnazione entro 3 anni dal deposito al pubblico registro delle imprese

Chi può impugnare: chiunque abbia interesse (non solo soci) , la delibera è radicalmente invalida, può essere dichiarata nulla anche dopo molto tempo, effetti più gravi e incisivi rispetto all’annullabilità.

Napoli,li 21/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

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