Compensi a cavallo d’anno, tra principio di cassa e competenza dopo la riforma del lavoro autonomo del 2024

Compensi a cavallo d’anno, tra principio di cassa e competenza dopo la riforma del lavoro autonomo del 2024

Imputazione dei compensi professionali a cavallo d’anno: vige il principio di cassa sia per le imposte dirette sia per l’IVA, con un’eccezione. Nel caso in cui la ritenuta sia versata prima del pagamento dei compensi, il momento di imputazione del reddito, ai fini delle imposte dirette, è l’esercizio in cui è stata versata la ritenuta.

In primo luogo, consiglio di fatturare soltanto all’atto del pagamento; se vi chiedono la fattura, fornite una fattura pro forma.

Molte aziende, e anche la pubblica amministrazione, chiedono la fattura che poi viene regolarmente pagata a distanza di mesi; pertanto, molto spesso ci si ritrova con una fattura emessa nel 2025 ma pagata nel 2026. Per cui, dove va imputata? La ritenuta e la certificazione vengono effettuate all’atto del pagamento, per cui ci si trova a vedersi duplicato il compenso per due anni.

Prima del 2024, con la riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024, era più facile trovarsi nella situazione sopra descritta. La nuova norma segna un importante passo avanti nella disciplina fiscale dei compensi professionali, soprattutto per quanto riguarda la loro imputazione temporale nei casi “a cavallo d’anno”.

Il principio di cassa resta, ma cambia applicazione

Il sistema continua a basarsi sul principio di cassa, previsto dall’art. 54 del TUIR, secondo cui il reddito di lavoro autonomo è determinato in base ai compensi effettivamente percepiti e alle spese sostenute nel periodo d’imposta.

Tuttavia, la riforma introduce una precisazione fondamentale: per i compensi soggetti a ritenuta d’acconto, il momento rilevante non è più necessariamente quello dell’effettivo incasso, bensì quello in cui il committente effettua il versamento della ritenuta.

Così facendo, viene superato il disallineamento tra professionista e committente, creando una sorta di principio di competenza agganciato al momento del versamento della ritenuta, a prescindere dall’effettivo incasso della fattura.

Prima della riforma si verificava frequentemente un disallineamento: il committente considerava il pagamento alla data dell’ordine (es. bonifico a fine anno), mentre il professionista imputava il compenso alla data di accredito (spesso nell’anno successivo).

Questo generava incongruenze tra redditi dichiarati, Certificazioni Uniche (CU) e ritenute scomputabili.

Con la nuova disciplina, invece, si allinea tutto: compenso e ritenuta rilevano nello stesso periodo d’imposta, quello in cui il pagamento della ritenuta è disposto.

Diverso è il discorso ai fini IVA.

L’art. 6 del DPR 633/1972 stabilisce che, per le prestazioni di servizi, il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo, ossia con l’effettivo incasso.

Questo principio non è stato modificato dalla riforma del reddito di lavoro autonomo.

È possibile che si verifichi un disallineamento tra imposte dirette e IVA.

Si crea quindi un possibile “doppio binario”:

Per le imposte dirette (IRPEF) rileva la data del versamento della ritenuta da parte del committente (anche senza incasso);

Per l’IVA rileva la data di effettivo incasso.

Il consiglio che vi do, visto l’impiego massiccio di intelligenza artificiale, scambio di informazioni e banche dati, è di evitare che si verifichi il disallineamento, perché siate certi che subirete ogni anno un accertamento.

Napoli, lì 26/03/2026
Avv. Giuseppe Marino

 

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