Ritenute ai professionisti come evitare di pagare due volte ottenendo lo scomputo e quindi il riconoscimento delle ritenute subite e non certificate

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Il professionista non paga se il cliente non versa la Ritenuta per cui ha diritto allo scomputo, ha diritto a ricevere l’avviso bonario, la cui mancata comunicazione rende nulla la cartella, altrimenti il professionista pagherebbe due volte, l’unico onere che ha è quello di provare di aver incassato il compenso al netto della ritenuta, per cui è indispensabile esibire il bonifico o l’assegno relativo all’incasso.

Cass. ordinanza n. 23/2026 depositata il 01/01/2026 – Cassazione Sezioni Unite  sentenza 10378/19, pubblicata il 12 aprile 2019

Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E dell’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi anni l’agenzia delle Entrate per raggiungere meglio i propri obiettivi di entrate si è letteralmente scatenata su questi controlli, se non si possiede  la certificazione delle ritenute subite, niente paura, per ottenere il diritto allo scomputo delle ritenute  basta esibire la fattura emessa e la prova dell’incasso  (copia dell’assegno o del bonifico ricevuto), abituatevi a prediligere i bonifici, sono la migliore prova che si può produrre.

Questo tipo di controllo si chiama controllo 36 ter del Dpr 600/73, che consiste in un controllo formale dei documenti, nella fattispecie delle certificazioni delle ritenute d’acconto.

La disciplina sul controllo formale delle dichiarazioni, comunemente intesa quale origine del recupero delle ritenute non certificate, deve essere integrata in base ai princìpi generali della prova. Pertanto, quando viene stabilito che gli uffici possono escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d’imposta, l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e i giudici tributari) possono apprezzare anche prove diverse dal certificato, allo stesso equivalenti. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 37956/2021

Sul controllo 36 ter è obbligatoria la comunicazione dell’avviso bonario, la cui omissione rende  nulla la cartella (Cass.15312/2014, Cass. n. 3948/2011, Cass n. 8342/2012)

Con la Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di scomputo delle ritenute subite anche laddove il contribuente non abbia a disposizione l’apposita certificazione, come sopra indicato basta la fattura e la prova del pagamento.

Nonostante ciò l’agenzia delle Entrate molto spesso continua a sostenere che tra sostituto e sostituito sussista un sorta di responsabilità solidale, tale tesi è stata smentita dalle Sezioni Unite, pertanto quando il contribuente riceve il compenso al netto della ritenuta d’acconto, non risponde del mancato pagamento da parte del sostituto d’imposta, il professionista ha comunque  diritto allo scomputo delle ritenute subite. Il dovere di versamento costituisce infatti un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta, che la legge pone a carico del solo sostituto, mentre la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del dpr 602/73 è condizionata in modo esplicito alla circostanza che la ritenuta non sia stata effettuata e limitata alle ritenute d’imposta. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza 10378/19, pubblicata il 12 aprile 2019: L’amministrazione finanziaria rinuncia dopo la relazione del giudice incaricato e dunque la scelta non ha effetti sul ricorso, mentre il collegio esteso si avvale comunque del potere di pronunciare il principio di diritto perché si tratta di una questione di particolare importanza.  Finora la responsabilità solidale è stata affermata sul rilievo che l’obbligazione del versamento dell’acconto sarebbe unica e quindi tale da vincolare fin dall’origine il sostituito in applicazione dell’articolo 1294 cc. Ma attenzione: sostituzione e solidarietà dell’imposta sono istituti distinti.

È il giudizio di accertamento in caso di sostituzione d’imposta a dimostrare che il vero soggetto passivo resta il sostituito, mentre il sostituto ha soltanto ha un’eccezionale facoltà di intervenire nel processo. E soltanto su di quest’ultimo grava l’onere della ritenuta d’acconto che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’articolo 64, primo comma, del D.P.R. 600/73. Interpretazione perfettamente condivisibile. Il fatto che il sostituito risponda in solido col sostituto quando non è versato l’acconto soltanto se viene omessa pure la ritenuta è perfettamente coerente con il diritto riconosciuto al primo di scomputo delle ritenute operate dal secondo: sarebbe contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo ma poi assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle relative somme. Giurisprudenza in conferente. Inutile invocare altre sentenze della Cassazione che si riferiscono a un caso diverso, in cui il sostituto paga integralmente il corrispettivo perché si tratta di redditi in nero mentre la solidarietà viene affermata con riguardo all’accertamento d’imposta.

La Cassazione n. 23/2026 ha enunciato un Principio di diritto importante: Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce un principio di diritto secondo il quale si sensi dell’articolo 35 del dpr 602/73 il sostituito risponderebbe in solido con il sostituto soltanto in ipotesi di omessa effettuazione della ritenuta e non anche in caso di ritenuta operata e non versata dal sostituto d’imposta.

In ogni caso la responsabilità solidale ai sensi dell’art.35 va applicata soltanto per le ritenute d’imposta e non per le ritenute d’acconto, fatta salva sia per le ritenute di acconto sia per le ritenute d’imposta di fornire la possibilità di dimostrare di aver subito la ritenuta.

Ovviamente bisogna provare di aver subito la ritenuta e questa prova può essere fornita esibendo l’attestazione dell’incasso (bonifico o assegno dal quale si evince il pagamento al netto della ritenuta).

Napoli,li 28/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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