La dichiarazione Iva a zero dal 2026 si considera omessa e se non viene presentata l’agenzia è autorizzata ad emettere direttamente la cartella, lo prevede il comma 111 della Legge 199/2025 del 30 dicembre 2025 entrata in vigore il 01/01/2026
La nuova norma prevede che se si presenta la dichiarazione Iva così detta a zero, per evitare l’allungamento dei termini di accertamento, non compilando i quadri, pur avendo operazioni da dichiarare, si considera comunque omessa, tale disposizione ha due conseguenze sostanziali, non si evita l’allungamento dei termini per omessa presentazione ai fini dell’accertamento e non si evita il reato di omessa dichiarazione.
Nel caso in cui la dichiarazione non viene presentata, l’ufficio è autorizzato ad emettere direttamente la cartella, senza emettere l’accertamento, e in più non vengono riconosciuti i crediti della dichiarazione precedente da riportare a nuovo, pur avendo tale dato a disposizione.
Non si potrà pagare con compensazione e la sanzione sarà del 120%.
Negare un credito dell’anno precedente già acquisito è semplicemente una disposizione irragionevole a altamente punitiva.
Alto diritto negato previsto è che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione sia in fase di comunicazione dell’avviso bonario, sia sui ruoli prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dall’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Un Ulteriore regalo è la sanzione che non sarà quella del 25%, ma la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250 come previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione verrà ridotta a 1/3 nel caso si effettui il pagamento nei termini dell’avviso.
L’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 471/97, introdotto per favorire la spontaneità nella regolarizzazione delle violazioni dichiarative IVA, consente l’applicazione di una sanzione ridotta (al minimo, che è un quarto del minimo edittale) per la dichiarazione IVA tardiva o integrativa, se presentata entro i termini stabiliti per la dichiarazione successiva o per l’integrativa, beneficiando del principio di favor rei e evitando il cumulo con le sanzioni per omessa presentazione/pagamento, ma soprattutto consentendo di applicare una sanzione più mite (fino a un quarto del minimo) rispetto al passato, promuovendo la compliance fiscale.
Tale norma non sarà applicabile, quindi sarà inutile presentare la dichiarazione entro quella successiva per usufruire della riduzione delle sanzioni a ¼ del minimo.
Norme punitive e sempre più stringenti.
Il comma 111 della Legge 199/2025 del 30 dicembre 2025 entrata in vigore il 01/01/2026 conferisce ancora più potere all’agenzia delle entrate sempre meno spazio ai contribuenti, ormai in una morsa che non lascia scampo.
La nuova norma dopo l’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha inserito l’ « Art. 54-bis.1. – (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse) – che reciuta quanto segue: Senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.
Napoli,li 01/01/2026
Avv. Giusepe Marino


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