Riduzione dei termini di accertamento da 5 a 3 anni con pagamenti tracciabili un vantaggio da non sottovalutare
La riduzione dei termini di accertamento legata all’utilizzo della fatturazione elettronica e dei pagamenti tracciabili rappresenta uno degli strumenti premiali più significativi introdotti dal legislatore negli ultimi anni. Tuttavia, a fronte di un beneficio teoricamente rilevante – la compressione di due anni dei termini di accertamento – l’applicazione concreta della misura resta ancora caratterizzata da incertezze interpretative e limiti operativi.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che, al ricorrere di specifici requisiti, i termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA si riducano da cinque a tre anni. Il meccanismo premiale si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’evasione fiscale, fondata sulla digitalizzazione dei flussi informativi e sulla tracciabilità dei pagamenti.
In concreto, per beneficiare della riduzione, il contribuente deve:
- Utilizzare la fatturazione elettronica e/o i corrispettivi telematici;
- Effettuare e ricevere pagamenti tracciabili per operazioni superiori a 500 euro;
- Indicare il possesso dei requisiti nella dichiarazione dei redditi.
Nonostante la relativa semplicità dei presupposti, il regime risulta ancora poco diffuso. La causa principale è da ricercare nella mancanza di chiarimenti sistematici da parte dell’Amministrazione finanziaria, che genera incertezza e scoraggia l’adozione anche da parte di contribuenti già potenzialmente idonei.
La disciplina ha subito numerose modifiche nel tempo. Originariamente prevista come opzionale e con riduzione limitata a un anno, è stata progressivamente rafforzata fino all’attuale configurazione biennale.
L’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici ha reso il regime, almeno teoricamente, accessibile alla generalità dei soggetti passivi IVA. Tuttavia, proprio l’evoluzione normativa ha fatto emergere nuove criticità, soprattutto in relazione ai soggetti esclusi o alle situazioni particolari.
Tra le principali criticità applicative si segnalano:
La norma sembra limitare il beneficio ai soggetti passivi IVA. Ciò comporta l’esclusione di categorie per le quali tale requisito è controverso o attenuato, come le holding statiche, prive di attività economica in senso stretto; i soggetti aderenti al Gruppo IVA, privi di autonoma soggettività; alcuni professionisti sanitari, per i quali vige il divieto di fatturazione elettronica verso i privati.
Tali esclusioni appaiono difficilmente giustificabili alla luce della ratio della norma, soprattutto quando i contribuenti garantiscono comunque tracciabilità e trasparenza.
Il requisito della tracciabilità è particolarmente stringente: anche un solo pagamento in contanti superiore a 500 euro compromette l’accesso al beneficio per l’intero periodo d’imposta.
Permangono inoltre dubbi sull’estensione agli strumenti di pagamento innovativi, sebbene l’Amministrazione abbia mostrato aperture interpretative.
La mancata indicazione del possesso dei requisiti in dichiarazione comporta la perdita del beneficio. Tuttavia, trattandosi di una comunicazione e non di un’opzione, si ritiene possibile rimediare tramite dichiarazione integrativa.
Resta però incerta la decorrenza degli effetti (ex tunc o ex nunc), con impatti rilevanti sui termini di accertamento.
Un ulteriore tema riguarda la possibile riduzione dei termini anche per il contribuente, ad esempio in materia di dichiarazioni integrative. L’interpretazione prevalente esclude tale effetto, ritenendo che il beneficio operi solo a favore del contribuente e non possa tradursi in una compressione dei suoi diritti.
La riduzione dei termini di accertamento non rappresenta un unicum nel sistema tributario. Analoghi benefici sono previsti, ad esempio, per: i contribuenti con elevato punteggio ISA; i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo.
Sul piano della cumulabilità, la normativa esclude espressamente il cumulo con il regime di cooperative compliance, mentre restano margini di incertezza per il coordinamento con gli ISA. In assenza di divieti espliciti, parte della dottrina ritiene possibile una riduzione complessiva fino a tre anni.
La riduzione dei termini di accertamento rappresenta un incentivo significativo: la contrazione del periodo di controllo del Fisco fino al 40% costituisce un vantaggio concreto per i contribuenti virtuosi e contribuisce ad allineare il sistema italiano agli standard internazionali.
Tuttavia, l’efficacia della misura è oggi limitata da: incertezze interpretative; lacune normative; assenza di prassi amministrativa organica.
Un intervento chiarificatore, sia normativo sia di prassi, appare dunque indispensabile per rendere il regime realmente accessibile e diffuso.
Il legislatore ha introdotto un meccanismo premiale coerente con gli obiettivi di digitalizzazione e contrasto all’evasione. Tuttavia, senza un quadro interpretativo chiaro e stabile, il rischio è che la misura resti confinata a una platea ristretta di operatori.
Napoli,li 14/04/20256
Avv. Giuseppe Marino


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