Visto di conformità del commercialista come evitare i rischi patrimoniali
Il visto di conformità non è una mera formalità. La recente evoluzione giurisprudenziale, culminata nella sentenza n. 7647/2026 della Corte di Cassazione, impone una riflessione profonda sul ruolo e sulla responsabilità del professionista.
Il principio: il visto non è un atto neutro
L’articolo analizzato chiarisce subito un punto centrale: il rilascio del visto senza un controllo reale non è una semplice negligenza, ma può trasformarsi in concorso nel reato tributario, con conseguenze anche patrimoniali rilevanti.
La Cassazione ribadisce che: il visto è un presidio di affidabilità del sistema fiscale; richiede un controllo effettivo, documentato e tracciabile; una verifica solo apparente equivale, sul piano giuridico, a contribuire all’illecito.
In altre parole: firmare senza controllare significa esporsi direttamente.
La sentenza n. 7647/2026: cosa dice davvero la Cassazione
Nel caso esaminato, il commercialista ha apposto il visto di conformità ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997 su dichiarazioni IVA, senza effettuare i controlli richiesti, contribuendo alla creazione di crediti d’imposta inesistenti utilizzati in compensazione.
L’art. 2, D.M. n. 164/1999, nel definire il contenuto del visto, richiede il riscontro della corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione, le risultanze delle scritture contabili e la relativa documentazione, nonché la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture obbligatorie. Il dato normativo delimita con precisione il controllo entro un perimetro di verifica documentale e contabile, senza trasformarlo in un’indagine sostanziale piena sulla realtà economica sottostante alle operazioni.
Il professionista è certamente tenuto a svolgere un controllo effettivo, diligente e tracciabile, ma non può essere gravato di poteri e doveri che l’ordinamento attribuisce ad altri soggetti istituzionali. Gli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600/1973, così come gli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633/1972, riservano, infatti, agli uffici fiscali poteri tipici di accesso, ispezione e verifica, che non sono stati attribuiti ai professionisti.
La Corte è netta: questa condotta integra un contributo causale al reato.
Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il profitto.
La difesa sosteneva che il professionista dovesse rispondere solo per il compenso percepito. La Cassazione respinge questa tesi e stabilisce che il sequestro per equivalente può colpire l’intero profitto del reato, anche se il profitto è stato incassato dall’ente e non dal professionista, e anche se il professionista non si è arricchito direttamente. Di conseguenza, il consulente diventa garante patrimoniale dell’illecito fiscale.
La Corte afferma un principio forte: la confisca per equivalente può assumere natura punitiva, incidendo sui beni personali anche oltre l’arricchimento effettivo.
Questo segna un passaggio chiave: la responsabilità non è più solo tecnica, ma direttamente patrimoniale e afflittiva.
Altro punto cruciale: il sequestro può essere disposto per intero su uno solo dei concorrenti, senza necessità di ripartire il profitto. In pratica, anche se più soggetti partecipano, il professionista può essere colpito da solo per tutto l’importo.
La stessa giurisprudenza, però, chiarisce un equilibrio fondamentale:
Il professionista deve svolgere controlli reali e diligenti, ma non è un investigatore e non deve sostituirsi all’Agenzia delle Entrate. Il controllo resta documentale, contabile e coerente con le scritture.
Analisi critica: il nuovo equilibrio del rischio
Dalla lettura coordinata di articolo e sentenza emerge un modello molto preciso: non basta la correttezza formale; serve un controllo sostanziale (ma nei limiti documentali).
Il rischio è asimmetrico: il professionista può rispondere anche senza profitto diretto e anche per importi enormemente superiori al compenso.
Il sistema è “punitivo-preventivo”. La finalità è chiara: disincentivare comportamenti superficiali nel rilascio del visto.
Azioni concrete per evitare rischi patrimoniali
Ecco le misure operative che derivano direttamente dalla giurisprudenza:
- Tracciabilità totale dei controlli: checklist formalizzate; fascicolo elettronico del visto; conservazione delle evidenze documentali.
Se non è documentato, non esiste. - Verifica attiva (non passiva): confronto tra dichiarazione, contabilità e documenti; analisi di coerenza logica e numerica; attenzione a crediti IVA e compensazioni.
Evitare il “copia e firma”.
Procedure interne standardizzate: protocolli di studio; livelli di controllo (anche a doppia firma); audit interni periodici.
Gestione del rischio cliente: profilazione preventiva del contribuente; attenzione a operazioni anomale; rifiuto dell’incarico in caso di criticità.
Clausole contrattuali e coperture assicurative: limitazioni di responsabilità (nei limiti di legge); adeguamento delle polizze RC professionali; massimali coerenti con il rischio reale (non solo con i compensi).
Formazione continua e aggiornamento: monitoraggio costante della giurisprudenza; formazione specifica sul visto di conformità.
La Cassazione traccia una linea chiara anche se non del tutto condivisibile: il visto di conformità è una funzione di garanzia del sistema fiscale, non un adempimento formale.
Quando questa funzione viene svuotata, il professionista perde il ruolo di intermediario e diventa parte attiva dell’illecito, con esposizione patrimoniale piena.
Il vero punto di equilibrio non è tra controllo e non controllo, ma tra controllo reale e tracciabile e rispetto dei limiti tecnici della funzione.
Chi firma deve poter dimostrare come e perché lo ha fatto.
Napoli, lì 18/04/2026
Avv. Giuseppe Marino


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