INCOMPATIBILITÀ DEL COMMERCIALISTA CON LA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI SERVIZI O CED SOPRA SOGLIA DEL 20%
Il tema dell’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista e la partecipazione a società di servizi o centri elaborazione dati (CED) si colloca all’incrocio tra disciplina ordinistica e attività d’impresa.
La questione assume rilievo pratico crescente, poiché i modelli organizzativi dello studio professionale tendono sempre più a integrare strutture societarie di supporto, spesso formalmente distinte ma economicamente collegate al professionista.
Il problema giuridico centrale è individuare quando tale partecipazione travalichi il lecito supporto organizzativo e integri invece esercizio (anche indiretto) di attività imprenditoriale incompatibile con l’iscrizione all’albo.
L’Art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sancisce l’incompatibilità tra professione di commercialista e esercizio di attività d’impresa, anche non prevalente o abituale.
Il Codice deontologico della professione tutela autonomia, indipendenza e centralità della prestazione professionale.
Note interpretative CNDCEC (2025–2026)
Informativa CNDCEC n. 70/2026 chiarisce il criterio di calcolo della soglia di rilevanza economica (20%) ai fini della verifica di incompatibilità
Il principio generale di incompatibilità
La norma di cui all’art. 4 D.Lgs. 139/2005 è formulata in termini ampi e rigorosi: è incompatibile qualsiasi attività d’impresa, anche non prevalente.
Tuttavia: si tratta di norma di stretta interpretazione; non vieta in assoluto la partecipazione societaria; richiede una valutazione sostanziale dell’attività svolta.
Società di servizi e CED: distinzione funzionale
Occorre distinguere due ipotesi:
Società meramente strumentale opera esclusivamente a favore dello studio con funzione organizzativa interna ed è generalmente compatibile
Società operante verso terzi eroga servizi autonomamente sul mercato con possibile attività d’impresa rilevante
Il criterio quantitativo del 20%
Il CNDCEC ha introdotto un parametro oggettivo per individuare la rilevanza economica dell’attività societaria.
Metodo di calcolo:
Numeratore: quota di fatturato della società imputabile al professionista (solo verso terzi)
Denominatore: fatturato complessivo del professionista (individuale + quote societarie)
Se la quota supera il 20%, emerge un indice di possibile incompatibilità
Tale criterio: non crea un automatismo assoluto, ma rappresenta una presunzione rilevante di esercizio di attività imprenditoriale.
Ratio della disciplina
La finalità è evitare elusione della disciplina ordinistica, “esteriorizzazione” dell’attività professionale in forma d’impresa, distorsioni contributive e fiscali.
In sostanza, si vuole garantire che: l’attività professionale resti il centro economico effettivo dell’organizzazione.
La partecipazione a società di servizi o CED è lecita solo se: non integra esercizio sostanziale di impresa; resta accessoria e marginale rispetto all’attività professionale; non supera la soglia economica significativa (20%).
Consigli operativi per il professionista
Monitoraggio costante del fatturato, calcolo annuale dell’incidenza attenzione alla media pluriennale (regime a regime dal 2029)
Strutturazione corretta della società, limitare attività verso terzi, privilegiare funzione interna allo studio
Separazione effettiva delle attività, evitare sovrapposizioni tra prestazioni professionali e servizi societari, distinguere clienti, contratti e fatturazione
Verifica preventiva con l’Ordine, interpello o confronto informale, prevenzione del contenzioso disciplinare
Adeguamento tempestivo, riduzione quota societaria, riorganizzazione attività, eventuale uscita dalla società
Napoli,li 04/05/2026
Avv. Giuseppe Marino


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